Come stabilito dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e dal Regolamento europeo 7/2016, dal 18 ottobre 2018, il Documento di gara unico europeo sarà solo online. In verità, l’obbligo è stato introdotto dal 18 aprile di quest’anno ed in seguito è stato accordato un periodo temporaneo per permettere l’adeguamento dei sistemi informatici delle Stazioni Appaltanti. A partire dalla fine di questo periodo, che si conclude il 18 ottobre, le sole deroghe consentite verranno stabilite dal Codice Appalti.
Documento di gara unico europeo, in cosa consiste
Il Documento di gara unico europeo origina un processo standardizzato per la dichiarazione dei requisiti necessari per poter concorrere alle gare d’appalto e non incorrere in cause di esclusione. Il Documento di gara unico europeo deve essere accettato e predisposto (in formato elettronico e secondo le disposizioni del Dpcm 13 novembre 2014) dalle Stazioni appaltanti.
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I documenti di gara sono finalizzati a tenere le informazioni sul determinato formato elettronico del documento di gara unico europeo, le modalità con le quali deve essere spedito dall’operatore economico alla stazione appaltante e l’indirizzo del sito in cui si trova il servizio indispensabile per la sua compilazione.
Documento di gara unico europeo, le possibili deroghe
Come già annunciato, dal 18 ottobre 2018, solo il Codice Appalti potrà esclusivamente stabilire le deroghe che potranno essere ammesse. Inoltre, sulle stazioni appaltanti non incorrerà più l’obbligo di dover chiedere mezzi di comunicazioni elettronici per la procedura di presentazione dell’offerta in caso di:
– Natura specialistica dell’appalto.
– Necessità di utilizzo di specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono solitamente disponibili o comunque non gestiti da programmi facilmente reperibili.
– Utilizzo di attrezzature specializzate per ufficio non disponibili in genere alle stazioni appaltanti.
– Presentazione di un modello fisico o in scala ridotta, non trasmissibile tramite strumenti elettronici.
Anche quando le informazioni da trasmettere denotano una natura così tanto sensibile da non poter permettere la tutela tramite i dispositivi solitamente utilizzati dagli operatori economici e dalle stazioni appaltanti, è possibile derogare all’invio telematico.
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