L’articolo 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive, per le distanze tra edifici nuovi, un minimo assoluto di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Resta da stabilire, quindi, quali sono le pareti finestrate con caratteristiche di vedute e quali possono definirsi semplici luci, per la corretta applicazione delle relative distanze tra edifici.
L’articolo 900 del Codice Civile stabilisce che le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Detto così sembra molto semplice, ma potrebbero esserci casi che solitamente non vengono valutati adeguatamente, ma che debbono necessariamente rappresentare motivo di riflessione in sede di progettazione, poiché una errata valutazione potrebbe lasciare spazio a contenziosi da parte di chi si sente leso nei propri diritti.
Un caso inconsueto potrebbe essere rappresentato dalla presenza di finestre di tipo velux sul tetto dell’abitazione confinante.
La giurisprudenza di merito stabilisce che sul piano formale, la norma fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere, secondo l’univoco e costante insegnamento della giurisprudenza, unicamente “ le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci” (Cassazione Civile, Sez. II, 06.11.2012 n. 19092; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.02.2013, n. 844) .
Nel caso di specie, viceversa, la parete finestrata da cui si dovrebbe calcolare la distanza fissata dalla richiamata normativa, è il tetto dell’edificio confinante da cui viene presa luce ed aria, mediante lucernari di tipo velux, per gli ambienti situati al primo piano.
Sennonché i velux in questione non possono di certo considerarsi “vedute” alla stregua dell’articolo 900 codice civile – non consentendo né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio) -, ma semplici luci in quanto consentono il solo passaggio dell’aria e della luce.
Pertanto, l’articolo 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 non può comunque “trovare applicazione in quanto nella specie non vengono in evidenza le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, e ciò perché non può considerarsi parete finestrata il tetto dell’abitazione del ricorrente solo perché caratterizzato da sette finestre di tipo velux” (Consiglio di Stato, Sez. IV, del 5 ottobre 2015, n. 4628).
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