Dissuasori in condominio: dove e in quali casi possono essere installati?

L’istallazione dei dissuasori, che possono assumere forme diverse, può avvenire nei viali interni condominiali. È possibile posizionarli nell’ area esterna alla proprietà condominiale? La risposta nell’articolo.

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Non è raro che i condomini di un caseggiato, che si affaccia sulla pubblica via, agendo a tutela del proprio diritto al libero accesso al fabbricato, chiedano all’autorità comunale l’installazione di paletti dissuasori per impedire la sosta indiscriminata di veicoli privati, nel tratto antistante il portone del caseggiato.

Molto spesso è la stessa polizia municipale che, constatato il disagio per i residenti, richiede al comune la messa in opera di paletti o, in alternativa, l’apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta.

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Dissuasori in condominio e ruolo dell’autorità comunale

A fronte della domanda dei condomini, l’amministrazione comunale è tenuta ad assumere una decisione; infatti spetta all’amministrazione vigilare sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il corretto utilizzo da parte degli utenti (si veda, ad esempio, Tar Napoli 2 settembre 2015).

Di conseguenza, rientra certamente nella competenza del comune proprietario della strada, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale e l’installazione di paletti con funzione di dissuasione alla sosta dei veicoli privati (che devono, però, essere autorizzati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e posti in opera previa ordinanza comunale).

In caso di ingiustificato silenzio il comune può essere condannato dai giudici ammnistrativi a pronunciarsi espressamente sull’istanza dei condomini con un provvedimento motivato (entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza).

Nella stessa sentenza viene normalmente nominato un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia dell’autorità comunale, provvederà entro i successivi 30 giorni a trovare una soluzione (previa presentazione di apposita nuova istanza dei condomini).

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Dissuasori ed area privata

È possibile che il condominio voglia installare dissuasori in area esterna alla proprietà condominiale. In tal caso il comune potrebbe arrivare a negare l’autorizzazione sostenendo che il posizionamento dei dissuasori di parcheggio sull’area di proprietà privata intralcia la circolazione locale, ostacolando e rendendo pericolose le manovre di entrata ed uscita dall’area interessata.

Tale provvedimento negativo del comune non può essere adottato senza compiere alcuna valutazione e senza dar conto a sufficienza delle ragioni per le quali il provvedimento favorevole, al quale aspirano i ricorrenti, sarebbe stato di intralcio alla viabilità.

Il rifiuto dell’autorizzazione comunale all’installazione di dissuasori di parcheggio, perciò, il cui unico fine è quello di garantire il rispetto dell’esclusività dell’uso da parte dei singoli proprietari di un’area comune, è illecito se incide sulla concreta occupazione dell’area privata con le autovetture, le quali, in assenza di un provvedimento inibitorio o dell’apposizione di un vincolo alla proprietà privata, possono liberamente sostare nello spazio comune.

Del resto, il comune può bilanciare l’interesse all’ordinato svolgimento della circolazione con il diritto dei proprietari dell’area limitrofa al punto considerato come pericoloso, individuando soluzioni alternative al divieto di installare i dissuasori di parcheggio; così, ad esempio, per ridurre la pericolosità dell’area, potrebbe procedere all’apposizione di specchi parabolici nei pressi dell’immissione dell’area privata nella pubblica via, di dissuasori di velocità sulla pubblica via o di semafori sia nella pubblica via sia all’intersezione della stessa con l’area privata condominiale (TAR Lombardia n. 190 del 21 gennaio 2021).

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I dissuasori in condominio interni al caseggiato

I dissuasori che possono assumere forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere – possono essere installati nei viali interni condominiali; in tal caso devono essere visibili e possono essere di qualunque materiale, ma non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

In ogni caso la decisione deve essere presa dall’assemblea che ha una competenza generale a deliberare interventi manutentivi e conservativi inerenti le parti comuni, sia di propria iniziativa sia ratificando l’operato dell’amministratore, con le maggioranze previste dall’art.1136, 2° e 3° comma c.c.

Non può essere, però, messa in discussione la legittimità delle delibere che vietano ai condomini di parcheggiare le loro auto nell’area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che – in quanto tali – non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 c.c., da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l’apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidano sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione (Cass. civ., Sez. VI – 2, 16/09/2016, n. 18187); naturalmente la spesa per l’installazione di dissuasori deve essere ripartita tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà.

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

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Foto:iStock.com/megaflopp

Giuseppe Bordolli

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