Nelle scorse settimane si sono avute due interessanti pronunce su un argomento che è spesso foriero di problematiche interpretative e di conseguenti dubbi operativi: il diritto di accesso a documenti di natura edilizia.
La prima sentenza è la n. 1288 del 18 maggio 2022 del TAR Campania, Salerno, sez. I, nella quale è stato affermato che il consigliere comunale può avere accesso al verbale di sopralluogo, agli elaborati tecnici del progetto in sanatoria relativi ad un abuso edilizio contestato al Sindaco e alle informazioni in generale sulle attività poste dagli uffici in merito, mentre l’accesso è subordinato al nulla osta del Pubblico Ministero per quegli atti coinvolti in indagini penali relativi al medesimo abuso.
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Nell’occasione i giudici hanno richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui «In materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 d.lg. n. 267 del 2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato (“munus publicum”) anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’ amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni possono essere frutto di un’attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata “materia o affare”, con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell’amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla l. n. 241 del 1990”[1].
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La seconda sentenza segnalata è la n. 427 del 20 maggio 2022 del TAR Emilia Romagna, sez. II, e riguarda l’ipotesi dell’accessibilità ad un esposto di terzi, nel quale si indica l’esistenza di possibili abusi edilizi, che ha determinato l’avvio di un’indagine penale.
I giudici hanno ricordato che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sé causa ostativa all’accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine.
Ed infatti, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, “non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all’accesso; laddove, infatti, la denuncia sia riconducibile all’esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l’atto non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p. e non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio. Diversamente, se la pubblica amministrazione trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. (C.d.S., sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547)”[2].
In buona sostanza, in materia di accesso alla documentazione amministrativa deve escludersi che sia coperto dal segreto istruttorio penale l’atto di denuncia dei fatti a carico del richiedente, rimesso dall’amministrazione alla magistratura inquirente, trattandosi di atto non riservato ai sensi dell’art. 329 c.p.p., emanato nello svolgimento di attività istituzionale amministrativa[3].
Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria; “tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, L. n. 241 del 1990”[4].
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Ricordiamo, infine, un’ulteriore sentenza dei mesi scorsi sulla medesima materia: il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 novembre 2021, n. 2443, ha affermato che “Per consolidata giurisprudenza, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia, non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso. Conseguentemente, deve accogliersi l’istanza di accesso ai titoli edilizi avanzata dal confinante e motivata da esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il richiedente e gli altri confinanti, rilevanti ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/90 e, al contempo, dalla necessità di verificare la conformità delle opere realizzate dai controinteressati sulle particelle confinanti con la sua alle previsioni dei piani in punto di destinazione urbanistica ed edificatoria”.
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[1] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 16 gennaio 2014, n. 77.
[2] T.A.R. Umbria, sent. 25 luglio 2018, n. 471; conformi: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, sent. 28 luglio 2017, n. 9043; sez. III-quater, sent. 18 febbraio 2020, n. 2157; T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. 13 novembre 2020, n. 618.
[3] T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 13 gennaio 2020, n. 64.
[4] T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 20 maggio 2020, n. 1006, che evoca T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, sent. 1° febbraio 2017, n. 229.
Immagine: iStock/fstop123
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