La direttiva UE 2023/1791 sull’efficienza energetica è in Gazzetta Ufficiale Europea

Il provvedimento entra il vigore il 10 ottobre 2023 e modifica il Regolamento (UE) 2023/955. La Direttiva (UE) 2023/1791 stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione

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La Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica modifica il Regolamento (UE) 2023/955. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea e l’entrata in vigore è prevista per il 10 ottobre 2023.

In una nota, ENEA precisa che è stato adottato il meccanismo della “rifusione”, che prevede l’adozione di un nuovo atto legislativo che codifica le disposizioni di uno o più atti precedenti, abrogandoli, ma vi integra al tempo stesso le modificazioni sostanziali che si intendono apportare alla disciplina oggetto di codificazione.

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Il provvedimento, che sostituisce la Direttiva UE 2012/27, stabilisce norme idonee a rendere l’efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell’uso dell’energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.

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Finalità e ambito di applicazione

La Direttiva (UE) 2023/1791 fornisce un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all’attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.

I requisiti previsti dalla Direttiva (UE) 2023/1791 sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell’Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.

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Obiettivi

Si legge nel provvedimento che gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all’11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell’Unione non superi 763 Mtep.

Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all’obiettivo indicativo dell’Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.

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Foto:iStock.com/ljubaphoto

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