Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia: nuova pratica ENEA

Non è eccessivamente complicata: i dati richiesti sono meno di quelli delle vecchie pratiche ENEA

Davide Galfrè 27/12/18
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La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto al suo interno la necessità di registrare tutti quegli interventi edilizi per cui il contribuente sfrutta l’agevolazione fiscale del 50% per ristrutturazione edilizia ma che conseguono comunque un risparmio energetico. Solo dal 21/11/2018, però, è stato messo a punto il nuovo sito da parte dell’ENEA per poter mappare tali interventi tramite la compilazione di un portale on-line.

Tale adempimento è obbligatorio per tutti gli interventi edilizi che fruisco della detrazione per ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico conclusi a partire dall’1/1/2018, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori (che può anche non corrispondere con la data di pagamento a saldo dell’ultima fattura dell’impresa incaricata); per i lavori ultimati prima del 21/11/2018 (data in cui è stato messo a punto il nuovo portale ENEA) i 90 giorni scadranno il 20/02/2019.

Come già detto, la compilazione è obbligatoria per tutti i lavori edilizi per cui si richiede la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia in cui si è conseguito un risparmio energetico ed è proprio l’ENEA, tramite una linea guida a indicarci più concretamente quali siano gli interventi sui quali vige l’obbligo:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali, delle coperture e dei solai tramite l’isolamento,
  • riduzione della trasmittanza degli infissi,
  • installazione di pannelli solari, caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie o stufe e camini a biomassa (legna, pellet, cippato, gusci etc.), sistemi di regolazione (valvole termostatiche, sonde, termostati etc.),
  • installazione di impianti fotovoltaici,
  • installazione di forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavasciuga e lavatrici in classe energetica A+ (A per i forni) se collegati ad opere di manutenzione straordinaria.

Si nota subito che per alcune delle opere elencate esista la possibilità di usufruire anche della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, detta detrazione del 65%, nonostante per alcune opere la detrazione per riqualificazione energetica sia comunque del 50% (si vedano gli infissi). La differenza tra le due detrazioni è nei requisiti prestazionali che la detrazione per riqualificazione energetica impone per il raggiungimento della detrazione stessa: per esempio la trasmittanza minima che una parete di un fabbricato deve avere per fruire del 65% è quantificata in W/mqK da tabelle in base alla zona climatica.

Non sempre, però, quando si procede con l’isolamento di una parete si può raggiungere tale valore di trasmittanza (oppure è impossibile certificarlo): ne consegue che, in tali casi, non si può usufruire della detrazione del 65% per riqualificazione energetica, ma si può comunque usufruire della detrazione al 50% per ristrutturazione edilizia con contemporaneo conseguimento di un risparmio energetico che deve essere comunicato all’ENEA tramite il nuovo portale, per l’appunto.

Gli esempi in tal senso potrebbero essere moltissimi, dalle citate pareti ai serramenti, all’installazione della caldaia a condensazione quando si volesse optare per non inserire le valvole termostatiche e così via. La cosa da fare prima di usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia per opere in un appartamento è verificare che le opere stesse siano riconducibili alla “manutenzione straordinaria” come definita dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Tornando alla nuova pratica ENEA si può dire che non sia eccessivamente complicata; i dati richiesti sono inferiori a quelli che devono essere inseriti sul portale delle vecchie ENEA del 65% (comunque tutt’ora attivo per la riqualificazione energetica), ma è necessario avere un conoscenza di base del sito dell’ENEA e delle caratteristiche degli immobili e degli impianti.

La compilazione avviene tramite l’inserimento dei dati anagrafici del soggetto che richiede la detrazione e dei dati dell’immobile (ubicazione, dati catastali, numero di unità immobiliari che compongono l’intero edificio, anno di costruzione etc.) per poi arrivare allo specchietto dove compaiono numerosi “tasti” comprendenti tutte le varie opere edilizie che possono essere interessate dalla procedura in oggetto; a tal punto si dovrà selezionare l’intervento di interesse ed il portale ENEA rimanderà direttamente ad una tabella da compilare in parte con menù a tendina a scelta multipla ed in parte con dati da reperire tramite il fornitore dell’apparecchiatura (ad esempio potenza della generatore di calore installato o la potenza dell’impianto fotovoltaico inserito).

L’obbligo al momento non è gravato da sanzioni, ma, come già chiarito in precedenza, deve essere adempiuto entro novanta giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori.

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