Come ricordato di recente nella circolare 14/E dell’Agenzia delle entrate (pagg. 210-211) a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze (la detrazione invece non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo le pertinenze).
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La detrazione del 19% spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
La detrazione del 19% del premio spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, e vi rientrano anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto. Restano invece escluse le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
In caso di polizze multirischio, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
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Segnaliamo inoltre che spetta la detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sismabonus per cui si può fruire della detrazione del 110%.
Assicurazione calamità naturali Condominio
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione del 19% anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.
Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
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Assicurazione calamità naturali, limiti di detraibilità
Dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro.
In caso di superamento di questo limite di reddito, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, o comunque mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Assicurazione calamità naturali, documenti da conservare
Per avere diritto alla detrazione del 19% è necessario conservare:
- Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile
- L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio
- In mancanza di tale documentazione: Ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti
- In caso di polizze condominiali: o dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato; o in alternativa a tale certificazione è necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta (come sopra)
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