I contribuenti che pongono in essere interventi o iniziative nel settore immobiliare ed edilizio, usufruendo delle significative detrazioni d’imposta loro attribuite dalla legge, sono tenuti a conservare un insieme di documenti che potranno essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate (controllo “formale” ex art. 36 ter DPR 600/73, già descritto in un precedente intervento).
È quindi opportuno avere ben chiaro quali siano, e quali caratteristiche debbano avere, i documenti richiesti dal Fisco in sede di controllo, con riguardo ad ognuna delle fattispecie rilevanti per la disciplina tributaria.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Con riferimento alla casistica più diffusa di interventi edilizi, disciplinata dall’art. 16 bis del TUIR, è bene fin da subito sottolineare che sono considerati rilevanti, ai fini del controllo, sia documenti di provenienza terza (ad esempio, le fatture), sia documenti autoprodotti dal soggetto controllato, ovvero autocertificazioni (a date condizioni).
I documenti da conservarsi sono elencati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti (art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011).
Innanzitutto, è necessario conservare le fatture (o ricevute fiscali) dei fornitori, giustificanti il sostenimento della spesa. Le fatture dovranno rispettare i crismi di cui all’art. 21 DPR IVA ed in particolare contenere la puntuale indicazione, accanto ai dati del soggetto emittente e di quello ricevente, della natura, qualità e quantità dei bei o servizi oggetto della prestazione. Si noti che le fatture in oggetto non sempre riportano in maniera chiara tali indicazioni, limitandosi a descrizioni del tutto generiche che sono da evitare.
Occorre poi conservare la documentazione relativa ai bonifici bancari o postali, anche effettuati on line, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiante della detrazione e quello del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (o la sua partita IVA).
Per le spese non pagabili con bonifico bancario, ma che ricadono nel “paniere” di riferimento ai fini della detrazione (si pensi agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, alle varie autorizzazioni amministrative e alle denunce di inizio lavori, alle ritenute d’acconto operate sui compensi), ogni tipo di documentazione attestante l’avvenuto pagamento è ammessa.
Qualora l’onere della spesa sia stato ripartito tra più soggetti, ma il bonifico sia stato effettuato da uno solo di questi, è opportuno integrare le fatture con l’annotazione che la spesa è stata suddivisa tra i soggetti in questione (e questo, anche se le fatture siano state emesse con l’indicazione di un solo soggetto ricevente). Al riguardo, è anche sufficiente un’autocertificazione che indichi, in maniera riepilogativa ma chiara, chi ha sostenuto quale quota di pagamento, in modo da illustrare al controllo fiscale a chi spetti, ed in quale misura, la detrazione dell’imposta.
Vanno poi esibiti gli eventuali titoli amministrativi relativi ai lavori compiuti, che certificano la data di inizio dei lavori; ovvero, per gli interventi non richiedenti titoli urbanistici, è nuovamente ammessa l’autocertificazione, che attesti la data di inizio dei lavori e la detraibilità delle spese sostenute (ad esempio, per la manutenzione straordinaria di unità abitative).
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Riqualificazione del condominio
In caso di lavori condominiali, è richiesta la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma pagata dal condomino e la misura della sua detrazione. Mancando l’amministratore, sarà necessario poter esibire, da parte del singolo condomino, l’intera documentazione inerente la spesa sostenuta per l’edificio.
In caso di condominio minimo, se ne manca il codice fiscale (originariamente richiesto per poter comprovare il diritto alla agevolazione), è nuovamente ammessa un’autocertificazione, a cura del singolo condomino, attestante la natura dei lavori effettuati e indicante i dati catastali delle singole unità immobiliari.
In caso di intervenuta cessione dell’immobile, se è stato pattuito il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente, è opportuno esibire l’atto pubblico di cessione contenente tale previsione.
Va conservata anche la Comunicazione preventiva all’ASL, indicante la data di inizio dei lavori, laddove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
Infine è bene ricordare che, per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011, occorre conservare copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio/Centro operativo di Pescara e della ricevuta di ritorno della raccomandata d’invio.
Acquisto del box auto pertinenziale
La corretta spettanza della detrazione d’imposta connessa alla fattispecie presuppone l’esibizione da parte del contribuente, in sede di controllo, dell’atto pubblico di acquisto che deve dare conto del vincolo di pertinenzialità del box rispetto all’immobile principale (nonché riportare, se del caso, numero ed identità dei contitolari). Il vincolo di pertinenzialità può emergere anche da un contratto preliminare (che, si ricorda, deve essere per legge sottoposto a registrazione).
Occorre poi conservare ed esibire la dichiarazione del costruttore, indicante i costi di costruzione sostenuti.
È poi richiesta la documentazione relativa all’effettuazione del pagamento per l’acquisto del box. Essa coinciderà eventualmente con un bonifico bancario o postale; oppure, più facilmente, con un assegno, ed in tal caso sarà necessaria l’attestazione dell’impresa venditrice, mediante atto notorio, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto (adempimento questo, sia consentito rilevare, che appare a dir poco pleonastico).
Per gli acquisti effettuati entro il 2010, era richiesta la ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara (che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi). Oggi tale adempimento è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi.
Infine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, in caso di presenza di più contitolari, è ammessa un’autocertificazione attestante l’importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno di essi.
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Costruzione del box pertinenziale
La documentazione da conservare ed esibire è, qui, una sorta di mix dei casi precedenti. Viene richiesto, innanzitutto, il titolo edilizio relativo alla costruzione, attestante il vincolo di pertinenzialità del box con l’abitazione (che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo). E’ poi richiesta la documentazione dei bonifici bancari o postali per i pagamenti, nonché le fatture (o ricevute fiscali) relative all’intervento, compilate come già detto.
Nuovamente, per gli interventi più risalenti, era da esibirsi la ricevuta della raccomandata al C.O.P., ora sostituita, per i lavori eseguiti dal 2010, dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Anche qui, per le spese a decorrere dal 1° ottobre 2006, in presenza di più contitolari, è ammessa l’autocertificazione relativa alla ripartizione dei costi tra gli stessi.
Infine, è richiesta la comunicazione preventiva all’ASL, indicante la data di inizio die lavori, se obbligatoria.
Bonus mobili: quali documenti conservare?
La spettanza del Bonus mobili presuppone la conservazione delle fatture o scontrini di acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, con i dati identificativi dell’acquirente (per gli scontrini è sufficiente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e la riconducibilità del prezzo al pagamento effettuato dal titolare del bancomat o della carta di credito).
Va documentata la classe energetica dell’elettrodomestico, se previsto l’obbligo dell’etichetta. Vanno ovviamente conservate le ricevute dei bonifici o delle transazioni via carte elettroniche, da riscontrare con gli estratti di conto corrente.
Poiché l’agevolazione spetta in connessione a interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente, è richiesto di dare conto che i relativi lavori siano avviati in data precedente agli acquisti degli arredi. A tale scopo rilevano eventuali abilitazioni amministrative edilizie, o la comunicazione preventiva all’ASL. Se si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R.445/2000).
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Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Gli interventi in questione possono consistere, come è noto, in un’ampia varietà di operazioni. Per tutti i tipi di spese, è richiesta la conservazione della ricevuta informatica o della raccomandata con la quale è stata trasmessa all’ENEA la certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica e la scheda informativa (che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori).
Le fatture (o ricevute fiscali) relative ai costi sostenuti devono coincidere con l’importo di spesa indicato nella scheda informativa; e le fatture emesse fino al 13 maggio 2011 devono indicare anche il costo della manodopera.
Va sempre esibita la documentazione relativa al bonifico bancario o postale, con causale del versamento, codice fiscale del soggetto che versa e codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma; nonché ogni altra documentazione idonea a provare le spese che non possono essere sostenute con bonifico (ad es: ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le denunce di inizio lavori e le varie concessioni ed autorizzazioni amministrative).
Sono ammesse anche qui autocertificazioni: quella da cui risulta che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori; quella per cui il contribuente attesta, per ogni anno in cui fa valere una rata, la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione; quella attestante i lavori non ancora conclusi e la tipologia di intervento in corso di esecuzione (in alternativa, copia della comunicazione della prosecuzione lavori, se dovuta).
Se la spesa è sostenuta dall’affittuario o dal comodatario, occorre una dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Se la spesa è sostenuta dall’acquirente, ma è stato previsto il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente, va esibito l’atto di cessione contenente tale pattuizione.
Per le spese sulle parti comuni occorre, anche qui, la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
Gli specifici interventi disciplinati dalle norme, poi (riqualificazione energetica, interventi sull’involucro, pannelli solari, impianti di climatizzazione invernale, ecc.) richiedono, a loro volta, documentazione di carattere più specialistico. È sostanzialmente sempre richiesta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (sostituibile dalla dichiarazione del produttore, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi) e copia della certificazione o qualificazione energetica (con alcune eccezioni. Per esempio, a partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica (art. 31 L. n. 99/2009).
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Acquisto o donazione dell’immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione
Quali documenti bisogna conservare?
– Atto di acquisto o donazione
– Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
– Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
– Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazionee il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
– Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011
– Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
– Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta.
Immobile acquisito in eredità
Quali documenti bisogna conservare?
– Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del bene
– Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede
– Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
– Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011
– Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
– Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazionee il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
– Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
– Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
Sismabonus
Quali documenti conservare?
– Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
– Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati
– Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
– Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamanti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
– Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
– Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
– In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
– Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
– Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
– Copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista
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Cosa conservare?
– Atto d’acquisto dell’immobile
– Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, la data di conclusione dei lavori e l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
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