Ecco la selezione delle sentenze sull’edilizia e l’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti sono: costruire una veranda, un deposito interrato di 200 mq è volume tecnico?, la data utile per un condono, onere della prova, natura e aspettative delle osservazioni e oneri di urbanizzazione per il trasferimento immobile.
Veranda: serve permesso di costruire!
TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 11 marzo 2019 n. 413
Serve il permesso di costruire per una veranda di 20 mq.
Serve il permesso di costruire per una veranda coperta con materiale coibentato avente superficie pari a mq. 20 che, certamente, anche per le suddette dimensioni, è opera tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite” (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 754/2016).
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Deposito interrato di 200 mq: è un volume tecnico?
TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 11 marzo 2019 n. 421
Un deposito interrato di circa 200 mq. a servizio di un’impresa agricola non è un volume tecnico.
La nozione di volume tecnico, infatti, deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere posto al servizio di un immobile principale; b) essere privo di autonoma funzionalità; c) non poter essere ospitato all’interno dell’immobile principale.
In proposito, si è infatti precisato che: “Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione.
La nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa, e, dall’altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un’esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile cui accede.
Il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 novembre 2016 n. 5248; cfr: TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14 giugno 2018 n. 940; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 3 dicembre 2015 n. 1593).
Data utile per condono, onere della prova
TAR Sardegna, sez. II, sent. 13 marzo 2019 n. 218
L’onere della prova in ordine all’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava sul richiedente in quanto, mentre l’amministrazione non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, l’interessato può fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza in ordine all’epoca di realizzazione dell’abuso.
Per giurisprudenza pacifica, l’onere della prova in ordine all’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava sul richiedente in quanto, mentre l’amministrazione non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, l’interessato può fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza in ordine all’epoca di realizzazione dell’abuso.
Al riguardo non può ritenersi sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, la quale deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti quali, ad esempio, le fatture, le ricevute relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, i rilievi aereo fotogrammetrici, ecc.( Consiglio di Stato, sez. IV, 07/07/2014, n. 3414; T.A.R. Sardegna sez. II, 6.6.2018 n. 552).
Osservazioni: natura e aspettative
TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 marzo 2019 n. 518
Le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative
Per giurisprudenza costante (ex plurimis TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 14.02.2018 n. 418), le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Oneri di urbanizzazione per il trasferimento immobile
TAR Toscana, sez. III, sent. 11 marzo 2019 n. 347
Nel caso di trasferimento dell’immobile gli oneri di urbanizzazione gravano sull’acquirente
Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di obbligazioni “reali” o propter rem, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che le contraddistingue, sicché nel caso di trasferimento del bene esse gravano sull’acquirente (T.A.R., Veneto, sez. I, 17 maggio 2017, n. 489; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 aprile 2014, n. 2170; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29 ottobre 2004, n. 3011).
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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