Nel decreto stop cessione la lista documenti per dimostrare la buona fede dei cessionari

Il chiarimento richiesto da tempo dalle banche è arrivato. Definita la documentazione probatoria che dimostra la regolarità dell’operazione, evitando ai cessionari in regola i sequestri e il blocco dei crediti da usare in compensazione

Lisa De Simone 17/02/23
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Stop a cessione del credito e sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, ma anche norme di chiarimento sui casi di responsabilità per i cessionari e per i soggetti che acquistano i pacchetti di crediti d’imposta dalle banche. Il decreto delimita in maniera dettagliata di casi in cui i cessionari possono essere ritenuti responsabili in caso di frodi sui lavori. Si tratta di un chiarimento richiesto da tempo dalle banche al fine di limitare ai soli casi di dolo e colpa grave la possibilità di essere chiamate in causa.

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Un intervento che ha la finalità di consentire la circolazione e quindi lo smaltimento dei crediti già per portafoglio, evitando che i cessionari che hanno agito in buona fede possano subire sequestri e quindi vedersi bloccata la possibilità di usare i crediti in compensazione.

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Solidarietà e documenti

Le nuove norme sono inserite in un comma aggiuntivo all’art. 121 del decreto Rilancio che contiene le ipotesi di dolo e colpa grave in caso di concorso nella violazione da parte di fornitori che hanno applicato lo sconto e da parte dei cessionari.

Con il nuovo comma 6-bis si precisa dunque che la responsabilità del cessionario, è in ogni caso esclusa quando dimostrano di aver acquisito il credito di imposta a fronte della documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito, che viene dettagliata punto per punto, e che sarà necessaria anche per tenere indenni da rischi i soggetti che acquistano i pacchetti di crediti ceduti dalle banche stesse.

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La lista delle carte da acquisire

Il decreto elenca tra i documenti necessari e quindi obbligatori ai fini della regolarità dell’operazione e della dimostrazione della necessaria diligenza:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, se non prevista dalle norme, relativa autocertificazione che lo attesti;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse fatture;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal decreto del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici – Ecobonus”, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei documenti indicati dal decreto non risultino dovuti, la relativa autocertificazione che lo attesti;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute rilasciato da un Caf o da professionisti abilitati;
  9. attestazione rilasciata dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, del rispetto dei relativi obblighi di verifica della clientela ed eventuale segnalazione di operazioni sospette.

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Prova della diligenza anche con altri documenti

Le banche che non dovessero aver acquisto tutta questa lista di comunque, comunque, potranno fornire anche altre prove della propria buona fede.

Il decreto precisa infatti che il mancato possesso di parte della documentazione elencata da solo non costituisce comunque causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. In questo caso il cessionario ha la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza, in modo da evitare di essere chiamato in causa.

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Onere della prova a carico delle Entrate

In ogni caso le norme puntualizzano che spetta sempre all’ente impositore, quindi all’Agenzia delle entrate l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario.

L’Agenzia in sostanza deve avere le carte per poter contestare al cessionario il concorso nella frode e la sua responsabilità solidale, ai fini della richiesta del sequestro delle somme acquisiti a titolo di cessione del credito e del relativo blocco delle possibilità di compensazione.

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Solidarietà esclusa per chi acquista i crediti in banca

Infine il testo interviene per limitare la responsabilità solidale dei soggetti che acquistano crediti ceduti dalle banche. Viene chiarito infatti che l’esclusione dalla responsabilità opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, a patto che la banca abbia acquisito tutta la documentazione necessaria.

Per questo gli acquirenti debbono farsi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione elencata nel decreto.

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Foto:iStock.com/cyano66

Lisa De Simone

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