Stop definitivo cessione e sconto: i dettagli del DL 39/2024 pubblicato in Gazzetta e ora in vigore

Un riepilogo di cosa prevede il Decreto che stabilisce lo stop definitivo di cessione del credito e sconto in fattura, così come rivisto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Lisa De Simone 02/04/24

Il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” è approdato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo, e il 3o marzo è entrato in vigore.

Definitivo stop alla possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito per il Superbonus e per tutti gli altri interventi edilizi per chi ha presentato la CILAS, la CILA o firmato un preventivo entro il 16 febbraio 2023 ma non ha mai avviato i lavori o non ha mai pagato fatture.

Sì alle opzioni per la ricostruzione nelle zone terremotate ma sotto la sorveglianza del Commissario e con un importo massimo di spesa 400 milioni di euro per il 2024. Bonus Barriere Architettoniche ammesso anche per i lavori in casa (e non solo in condominio) sempre a fronte di CILA o preventivi approvati.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Queste le novità del testo del nuovo decreto blocca cessioni (anche detto decreto “Salva Conti”) in vigore dal 30 marzo scorso. Rispetto alla bozza sono stati dunque accolti i rilievi contro lo stop alle opzioni per gli interventi di ricostruzione. Ecco tutti i dettagli delle norme in vigore.

Indice

Stop cessioni per tutti i lavori mai avviati

Il testo modifica le norme contenute nel decreto 16 febbraio 2023, n. 11, che aveva previsto che non fosse più consentito esercitare le opzioni per tutti gli interventi edilizi (escluso il bonus barriere del 75%) per i quali non fosse stata presentato il titolo abilitativo (ove necessario), avviati i lavori in caso di edilizia libera, oppure firmato un preventivo entro il 16 febbraio 2023.

Con le nuove disposizioni chi ha rispettato la burocrazia ma non ha mai avviato i lavori, oppure li ha avviati ma non ha pagato neppure una fattura, non potrà più usufruire di sconto o cessione. Si tratta di una stretta più drastica rispetto a quanto previsto dalla prima bozza che lasciava invece l’opzione anche per le “vecchie” pratiche.

Alle stesse condizioni bloccati definitivamente sconto e cessione anche per IACP, cooperative ed enti del Terzo settore.

Stop cessione/sconto: chi si salva dalla stretta

In base alle nuove norme sconto e cessione sono ancora ammessi per gli interventi per i quali a partire dal 17 febbraio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 29 marzo scorso:

  • risulti presentata la CILAS per gli interventi diversi da quelli condominiali;
  • risulti adottata la delibera di avvio dei lavori e presentata la CILAS in caso di condomini;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e la ricostruzione;
  • risulti presentata la CILA per ristrutturazioni ed Ecobonus;
  • per gli interventi di edilizia libera siano già iniziati i lavori oppure sia stato stipulato un preventivo e versato un acconto.

Queste stesse disposizioni riguardano anche il Bonus Barriere Architettoniche 75%. Si tratta di una norma meno restrittiva rispetto alla bozza iniziale del decreto, che di fatto lasciava la possibilità di opzione solo per gli interventi condominiali (ricordiamo comunque che il perimetro dei lavori ammessi è limitato all’installazione di ascensori o interventi sulle scale).

Controllo del Commissario e tetto massimo per le spese di ricostruzione

Opzioni ancora ammesse ma con tetto di spesa per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma solo nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per il terremoto del 2006.

Spetterà al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare il rispetto del limite di spesa, anche utilizzano i dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Addio alla remissione in bonis

Il testo del decreto in vigore conferma il divieto di applicare la remissione in bonis per la comunicazione delle opzioni per sconto e cessione per tutti i lavori edilizi, Superbonus, bonus ordinari e bonus barriere 75%.

Non sarà quindi possibile inviare il documento oltre il 4 aprile prossimo. Precisato che la scadenza del 4 aprile riguarda sia le cessioni delle spese del 2023 che quelle delle rate degli anni precedenti.

Ecobonus e Sismabonus con obbligo di comunicazione preventiva

Per chi può ancora usufruire delle opzioni per gli interventi di efficientamento energetico e per il Sismabonus arriva poi l’obbligo di comunicare in via preventiva all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di dati per consentire un controllo preventivo della spesa. Si tratta di:

  • dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente;
  • percentuali delle detrazioni spettanti.

Per chi non invia i dati scatta una sanzione da 10.000 euro, oppure la decadenza dall’agevolazione fiscale per i lavori non ancora avviati.

Niente compensazioni per chi ha debiti col Fisco oltre i 10.000 euro

Infine viene prevista la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta da bonus edilizi in presenza di debiti con il Fisco per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Il divieto è in essere a partire dal 1° luglio 2024.

Lisa De Simone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento