(Articolo in aggiornamento) Il decreto-legge PNRR 2 è in Gazzetta e, come si deduce dal nome attribuitogli, il provvedimento normativo introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Decreto PNRR 2 contiene al suo interno una serie di disposizioni che interessano più materie tra le quali:
- fisco ed evasione fiscale;
- pubblica amministrazione;
- ambiente ed efficientamento energetico.
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Più nello specifico ci sono novità per quanto riguarda il Superbonus (sia Eco sia Sisma) verso il quale vengono intensificati i controlli attraverso nuove misure di monitoraggio.
Vediamo quali sono le novità principali introdotte dal Decreto PNRR 2 e nel dettaglio le misure che interessano il Superbonus.
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Decreto PNRR 2: fatturazione elettronica e POS
La finalità principale del nuovo Decreto sul PNRR è quella di accelerare il raggiungimento di alcuni specifici obiettivi previsti nel Piano, da completare entro il 30 giugno 2022.
Per contrastare l’evasione fiscale, il Decreto PNRR 2 definisce due date alle quali i professionisti dovranno prestare attenzione:
- 1° luglio 2022: la fattura elettronica diventa obbligatoria anche per le partite Iva nel regime dei forfetari >ne abbiamo parlato meglio qui<
- 30 giugno 2022: entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti tramite i Pos (30 euro, oltre al 4% del valore della transazione) >approfondiamo il tema qui<
Decreto PNRR 2: le misure per i concorsi pubblici
Il Decreto PNRR 2 interviene anche in materia di pubblica amministrazione. Sono da segnale in particolare le novità che interessano i concorsi pubblici per l’assunzione di personale. Sono previsti:
- l’accesso ai concorsi solo attraverso inPA;
- l’introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment) anche per personale non dirigenziale, come già stabilito per i dirigenti;
- misure all’interno dei bandi che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato al fine di garantire la parità di genere.
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Potenziamento controlli Superbonus 110%
Il fantasma frodi aleggia sulle agevolazioni fiscali in edilizia. Il Decreto PNRR 2 prevede un potenziamento del monitoraggio degli interventi per l’efficientamento energetico e la sicurezza degli edifici che godono dell’Ecobonus e del Sismabonus fino al 110%.
Nel testo si legge:
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Quindi diventa obbligatorio l’invio telematico all’ENEA, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, delle informazioni sugli interventi effettuati per poter accedere al Superbonus 110%. Questo al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi effettuati e valutarne il risparmio energetico da essi conseguito.
La relazione sui dati elaborati viene poi trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico.
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Nuova governance ENEA
Il Decreto potenzia la governance di ENEA e istituisce la figura del direttore generale a supporto delle attività tecniche e scientifiche legate all’attuazione e al monitoraggio del PNRR. A tal proposito nella bozza del decreto si legge che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo, l’ENEA deve modificare il proprio statuto introducendo tale figura.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello generale.
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Foto: iStock.com/Kyryl Gorlov
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