DL Genova: i numeri della conversione
Il Disegno di Legge concernente la conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Genova (DL n.109 del 28 settembre 2018) è stato definitivamente approvato il 15 novembre 2018 con le seguenti preferenze: 167 voti favorevoli, 49 voti contrari, 53 astensioni.
Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo il tormentato iter che ha visto la presentazione del progetto di Legge in prima lettura alla Camera con l’atto n.1209 il 28 settembre 2018 e quella al Senato con l’atto n.909 in data 2 novembre 2018.
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Decreto Genova: le 2 grandi emergenze
Il Decreto-Genova è la diretta conseguenza, sotto un profilo normativo se vogliamo, di 2 grandi eventi che hanno stravolto il nostro Paese sia in termini sociali che a livello di infrastrutture, ma anche due avvenimenti che hanno influenzato l’intera l’economia italiana.
Come sappiamo, infatti, il dispositivo contiene le misure per far fronte all’emergenza sorta dopo il crollo di un tratto del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto e, al contempo, regolamenta anche gli strumenti messi in campo dal legislatore per gestire le “emergenze” dei territori colpiti dal terremoto nel 2016 (Italia centrale) e nel 2017 (Isola di Ischia).
Ripercorrendo le disposizioni già contenute nel decreto per “singola” emergenza il decreto prevede:
- GENOVA:
- Esenzioni: prevista l’esenzione dal pagamento di alcune imposte e tasse con riferimento specifico a quelle riguardanti i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, demoliti o dichiarati inagibili in seguito al crollo. L’agevolazione prevista consta nell’esenzione, a determinate condizioni e al possesso di taluni requisiti, per le imposte e le tasse che incombono sui redditi di tali immobili; in generale si tratta di un’esenzione da Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu; ovvero da imposta di bollo e di registro; dall’imposizione diretta dei contributi, indennizzi e risarcimenti ottenuti dai privati; nonché dall’imposta di successione, tasse ipotecarie e catastali.
- Sospensione: disposta la sospensione dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 dei termini delle cartelle di pagamento e dei termini delle altre attività coattive
- Zona Franca Urbana (ZFU) istituzione di zone franche all’interno della città di Genova nel cui perimetro le imprese beneficiano di diverse agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dai tributi locali, dei contributi previdenziali e assistenziali). Il beneficio è riservato alle imprese che hanno:
– la sede principale o una sede operativa all’interno delle ZFU
– riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al valore – inteso come media – del corrispondente periodo riferito all’ultimo triennio 2015-2017
- ISCHIA:
Per quanto riguarda i comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, il decreto proroga e estende l’ambito di applicazione di alcune agevolazioni e dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti riguardanti i contributi previdenziali e assistenziali, nonché dispone la sospensione dei termini per la notifica delle relative cartelle di pagamento.
DL Genova, le novità: le regole per la ricostruzione
In generale per sintesi espositiva possiamo dire che durante questo iter parlamentare, le disposizioni in materia “fiscale” per il territorio di Genova non hanno subito modifiche sostanziali rispetto alle previsioni contenute nella versione “originaria” del DL 109/2018 approvato il 28 settembre 2018.
Ma durante l’esame presso la Camera dei deputati e il successivo passaggio al Senato alcune norme, seppur rimanendo fedeli alla prima versione, sono state “corrette” definendo nuovi scenari che suscitano interesse non solo per il cittadino genovese che ha subito danni conseguenti all’evento, ma per l’intero tessuto imprenditoriale del territorio interessato dal crollo del Ponte Morandi. Scarica il testo definitivo.
Molti aspetti di questa conversione, seppure nelle conferme, inducono a un’attenta disamina in quanto dettano le regole specifiche per la ricostruzione e la ripartenza.
La nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione pone nuovi riflettori – per esempio – sui diminuiti poteri derogatori affidati. Mentre la garanzia dello Stato di 360 milioni di euro risulta essere una conferma, tanto quanto la prevista “procedura negoziata” disposta per gli affidamenti, dunque, senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Articolo 3, comma 5-bis: nuove misure fiscali
A titolo di esempio riportiamo alcune delle evidenze fornite dalla Relazione Tecnica del governo del 14 novembre 2018 sul progetto di conversione in legge del Decreto-Genova che evidenzia tra gli altri l’introduzione nell’articolo 3 riguardante le misure fiscali del comma 5-bis nel quale si prevede l’esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia – comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi – relativamente al periodo che va dall’ordinanza di inagibilità o dell’ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.
Articolo 4-bis: velocizzare la ricostruzione
L’ingresso nell’articolo 4 – che contenente misure a sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell’evento – dell’articolo 4-bis aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati che introduce e disciplina una procedura finalizzata a velocizzare le operazioni di ricostruzione dell’infrastruttura crollata e allo stesso tempo volge a ristorare i danni subiti dagli immobili in questione. Secondo questo dispositivo, infatti, il Commissario della Ricostruzione – entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione – potrà stipulare l’atto di cessione della proprietà con i proprietari delle unità immobiliari collocate nella cosiddetta “zona rossa” e sgomberate. Queste cessioni saranno soggette alla disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al comma 3 dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001.
Questo breve flash sulle norme previste dalla nuova formulazione del testo del DL n.109/2018 dopo la conversione seppur ravvisando che la “sostanza” delle disposizioni fiscali è fedele alla prima versione, contiene un’integrazione e un dettaglio tale – in qualche modo, se vogliamo, in alcuni casi una riscrittura del testo delle singole disposizioni – che richiede per gli addetti ai lavori un giusto e doveroso approfondimento.
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Ischia: sospensioni e proroghe
Per quanto riguarda l’emergenza “terremoto”, invece, la conversione del Decreto-Genova contiene alcune estensioni e proroghe dell’ambito applicativo delle misure adottate per i comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, specificatamente per quelle norme agevolative introdotte dal Dl 148/2017 e dalla Legge di bilancio 2018, concernenti le imposte sui redditi, l’Imu, la Tasi e la Tari.
Inoltre, per questi territori è disposta la sospensione:
– degli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale
– dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
– dei premi per l’assicurazione obbligatoria
– dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
La sospensione riguarda le scadenze relative al periodo dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020. È riservata ai destinatari sono i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che alla data del 21 agosto 2017 operavano nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
L’Inail ha emanato in questi giorni una Circolare – la n.43/2018 – che indica le modalità operative da seguire, nonché l’istanza da presentare per richiedere l’accesso ai benefici – secondo il modello approvato e contenuto nella circolare citata.
La circolare in commento dispone altresì che ai fini della sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, sia in favore dei comuni terremotati di Ischia che per i contribuenti danneggiati dal crollo del ponte Morandi, saranno gli agenti della riscossione che provvederanno autonomamente a sospendere le relative notifiche delle cartelle di pagamento e l’attività esecutiva per i crediti dell’Inail.
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