Fondo nazionale reddito energetico per impianti fotovoltaici, in Gazzetta il decreto MASE

Il Fondo di 200 milioni di euro è destinato alle famiglie in disagio economico. Il Decreto definisce i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari, oltre alle modalità di presentazione della domanda di accesso

Il decreto MASE dell’ 8 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 novembre 2023, istituisce un fondo da 200 milioni di euro destinati alle famiglie in condizione di disagio economico, al fine di realizzare impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale.

Il provvedimento normativo, firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, disciplina le modalità di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

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L’intento delle risorse stanziate è quello di aiutare i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15 mila o a 30 mila euro, avendo almeno quattro figli a carico.

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Fondo nazionale reddito energetico per impianti fotovoltaici: gli interventi ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE. Le utenze di consumo sono asservite a unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali,
con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Gli interventi devono essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale, prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

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Come fare domanda

L’istanza di accesso alle agevolazioni è trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il tramite della piattaforma informatica che verrà realizzata dal GSE.

L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica.

Il GSE pubblicherà i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale.

>> Scarica il decreto 8 agosto 2023 Fondo nazionale reddito energetico <<

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