Ancora in attesa della sua conversione in legge da parte di Camera e Senato, il DL 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, è in vigore dal 27 ottobre 2019 (ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre).
Tra i 60 articoli del DL analizzeremo di seguito quelli di materia edilizia e d’interesse per i professionisti tecnici.
Decreto fiscale in Gazzetta, ecco le nuove disposizioni in materia edilizia
Incentivi Conto Energia, quali novità?
Dall’articolo 36 del DL fiscale
Nel caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facolta’ di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
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I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalita’ di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtu’ del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio e’ subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
Resta ferma la facolta’ di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facolta’ di cui al presente articolo.
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Ritenute e compensazioni in appalti e sub appalti, cosa cambia?
Dall’articolo 4 del DL fiscale
Per evitare la manodopera illecita, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 aggiunge al D.Lgs. n. 241 del 1997 l’art. 17-bis che pone a carico del committente l’obbligo di versamento delle ritenute. Dunque il committente sostituto d’imposta che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio.
Secondo il nuovo DL, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice versa al committente, almeno 5 giorni prima del termine per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
In seguito, entro lo stesso termine, deve essere trasmesso al committente tramite Pec l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, col dettaglio del monte ore di lavoro prestate da ciascuno, la retribuzione corrisposta e le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.
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E il reverse charge in edilizia?
Dall’articolo 4 del DL fiscale
Nello stesso articolo del paragrafo precedente, si parla del meccanismo IVA del reverse charge, esteso a tutti coloro che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto o comunque rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
Quest’ultimo intervento, da cui sono comunque escluse le PA e le agenzie per il lavoro, sarebbe però subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, a norma dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.
L’operazione di reverse charge riferita alle ritenute fiscali si presenta, invece, di possibile attuazione immediata ma presenta aspetti di forte complessità e criticità. Sono interessati tutti i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, residenti nello Stato italiano a norma degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 3, che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50 comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1 comma 5 decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
Approfondisci con: Nuovo reverse charge in edilizia, quando è obbligatorio? Vale per il forfetario?
I soggetti obbligati sarebbero quindi gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, TUIR, le società e associazioni indicate nell’art. 5 TUIR e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 51 TUIR, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d’imposta.
>> Scarica il Decreto fiscale 26 ottobre 2019, n. 124
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