Decadenza permesso di costruire: ennesima conferma della necessità di provvedimento formale

La necessità o meno dell’adozione di un provvedimento formale che attesti la decadenza del permesso di costruire è una questione su cui si registrano posizioni differenti. Vediamo in merito una rassegna di sentenze, e una pronuncia recente

Mario Petrulli 29/11/23
La necessità o meno dell’adozione di un provvedimento formale dinanzi alla decadenza del permesso di costruire è una questione su cui si registrano posizioni differenti.

Un primo orientamento [1] ritiene necessaria detta adozione. Vediamo qualche esempio di sentenze che affermano la necessità di provvedimento formale.

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  • TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 novembre 2022, n. 2893: “La decadenza del permesso di costruire deve essere previamente “contestata” dall’amministrazione all’interessato, mediante l’avvio di un procedimento ad hoc: ciò al fine di consentire a quest’ultimo di controdedurre in ordine alle ragioni, di fatto e di diritto, che gli avrebbero impedito di completare i lavori assentiti nei termini all’uopo previsti dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e, dunque, fornire al Comune tutti gli elementi utili alla valutazione circa l’effettiva decadenza del titolo edilizio. Quanto sopra in conformità al consolidato orientamento, secondo cui «la decadenza della concessione deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso che ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti, il quale, ancorché a contenuto vincolato, ha carattere autoritativo e non è sottratto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990 né alla comunicazione di avvio del procedimento, prescritta dall’art. 7 della stessa legge» (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21/01/2022, n. 202)”;
  • TAR Veneto, sez. II, sent. 17 dicembre 2021, n. 1528: “la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, c. 2, del d.P.R. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza”.

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  • TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 19 maggio 2020, n. 890: “È illegittima l’ordinanza demolitoria che pone a suo fondamento l’intervenuta – ma non dichiarata – decadenza del titolo abilitativo edilizio (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 8.5.2018, n. 3065; T.A.R. Pescara, Sez. I, 14.11.2014, n. 449), tenuto conto che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 12.5.2011, n. 2821)”.
  • TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 aprile 2020, n. 1322: “La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza. Infatti, l’istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi, con la conseguenza che può ben affermarsi che l’operatività della decadenza postula sempre l’intermediazione provvedimentale, in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato assolutamente vigente”.
  • TAR Toscana, sez. III, sent. 7 febbraio 2020 n. 170: “Per giurisprudenza consolidata, la decadenza del permesso di costruire, conseguente all’inosservanza del termine massimo per l’inizio dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che la accerti, con effetti dichiarativi, sia per verificare l’effettivo decorso del termine, sia per accertare che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare la sospensione o la proroga del termine stesso”.

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Altre pronunce [2], invece, hanno sostenuto la non necessità dell’adozione di un provvedimento espresso; in tal senso, ad esempio, si sono espressi:

  • il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 3 marzo 2022, n. 271, secondo cui “Una volta che sia inutilmente decorso il termine per il compimento dei lavori, la decadenza si produce dunque di diritto, qualora il termine stesso non sia stato prorogato, senza che peraltro vi sia bisogno di alcuna pronuncia espressa da parte dell’amministrazione, a differenza di quanto avviene per la proroga, che invece richiede un provvedimento motivato (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1451). La pronuncia espressa della decadenza, infatti, non è nemmeno necessaria, giacché, diversamente opinando, si farebbe dipendere la decadenza non solo – secondo lo schema legale – dal comportamento inerte del titolare del permesso di costruire, ma anche dall’intervento della pubblica amministrazione, che potrebbe in taluni casi adottare il provvedimento espresso e in altri casi omettere di farlo, con possibili disparità di trattamento tra situazioni che nella sostanza si presenterebbero identiche”;
  • il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 18 aprile 2019, n. 849, secondo cui la decadenza “opera di diritto, con la conseguenza che non è richiesta l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso”.

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Di recente, la tesi della necessità dell’adozione di un provvedimento formale per l’operatività della decadenza del permesso di costruire è stata ribadita dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 13 novembre 2023, n. 2544. Nell’occasione è stato ricordato che “Secondo la giurisprudenza, la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati; condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo è l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione siano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo, da adottarsi previa apposita istruttoria; la ragione, che giustifica l’obbligo per l’ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l’intervenuta decadenza del permesso di costruire, è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2757 del 16 marzo 2023)”.

Se l’intervenuta decadenza del permesso di costruire non è stata puntualmente formalizzata in un espresso provvedimento amministrativo, nei termini giurisprudenzialmente richiesti, la conseguente ordinanza di demolizione è illegittima (come avvenuto nel caso di specie).

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Consigliamo

[1] Cfr. anche TAR Liguria, sez. I, sent. 25 maggio 2021, n. 479; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 27 luglio 2020, n. 3344; sez. II, sent. 3 aprile 2020, n. 1322, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 maggio 2011, n. 2821.

[2] In tal senso cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 5 settembre 2019, n. 10766; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. 22 aprile 2015, n. 186; TAR Sardegna, sez. II, sent. 30 ottobre 2014, n. 880; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sent. 18 dicembre 2013, n. 388; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 18 maggio 2012, n. 2915; sent. 10 luglio 2017, n. 337; TAR Valle d’Aosta, sez. I, sent. 18 aprile 2018, n. 26.

Immagine: iStock/brizmaker

Mario Petrulli

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