Negli ultimi anni, complice la crisi economica, un numero crescente di professionisti si è rivolto al settore della consulenza tecnica di ufficio. Il trend, confermato dall’incremento delle istanze di iscrizione all’albo dei CTU, pone una seria questione: la consulenza, infatti, impone conoscenze giuridiche che si aggiungono alle competenze specialistiche (tecniche, mediche, contabili e così via).
Uno dei punti più delicati riguarda lo svolgimento delle operazioni di consulenza e la necessità che il consulente tecnico d’ufficio rispetti rigorosamente gli istituti che governano il processo; ciò affinché la sua opera possa trovare piena validità per le finalità a cui è preposta.
CTU: qualità e rispetto dei compiti
Occorre osservare infatti che una consulenza ineccepibile sotto il profilo scientifico potrebbe non esserlo sotto quello procedurale – regolamentare finanche da diventare inutilizzabile per il giudice. Uno degli istituti più importanti, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto dalla difesa, rappresenta istituto fondamentale del processo incombendo sulla intera opera del consulente. Secondo la norma statuita dall’art.101 c.p.c. direttamente correlata ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 24 e 111 costituzione, il CTU – al pari del magistrato – nelle operazioni di consulenza, deve garantire una partecipazione effettiva dei difensori e dei tecnici di parte, se nominati, e delle parti stesse.
Per esempio: la comunicazione d’inizio delle operazioni peritali. Bisogna ricordare che può avvenire in sede di udienza di affidamento d’incarico ovvero in momento successivo avendo cura il consulente in questo caso, di inviarla agli aventi titolo utilizzando strumenti idonei ad attestare la loro corretta ricezione. L’eventuale difforme avviso – a seconda dei casi – è censurabile secondo la norma e potenzialmente capace di rendere inutilizzabile il lavoro peritale. Questo è il caso del CTU che inizi le operazioni peritali senza aver avvertito una delle due parti (difensori e tecnici di parte, se nominati) ovvero avendolo fatto ma con mezzi inidonei, o ancora, dopo una sospensione delle attività, non abbia cura di dare nuovo avviso della ripresa.
Ancora: la circostanza in cui il CTU abbia svolto ispezioni e/o indagini di natura istruttoria (quindi con valore rilevante ai fini peritali) senza la presenza delle parti o di una di esse. Per esempio, il caso del CTU che compia attività di accertamento tecnico sui luoghi di cui è causa senza consentire la partecipazioni delle parti o non si astenga dallo svolgere le proprie indagini nell’ipotesi in cui vi sia un impedimento nell’accesso ai luoghi a una parte.
Altro caso può essere quello della partecipazione alle attività di consulenti non regolarmente nominati (questi debbono essere nominati nelle modalità stabilite dall’art.201 cod. proc. civ.). Questo accade – per esempio – se la parte non ha nominato il proprio consulente con dichiarazione a verbale di udienza o in cancelleria, se affianca a esso un altro soggetto con il ruolo di esperto senza idonea nomina o provveda a una sostituzione in difformità.
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Altro caso è quello dell’acquisizione documentale da parte del CTU che attraverso il potere conferito dal magistrato svolge indagini presso enti e autorità acquisendo atti e documenti che – proprio per il rispetto dell’istituto in parola – deve porre a disposizione delle parti per consentire loro l’esercizio di controllo e valutazione. O ancora ove, autorizzato all’uopo dal giudice, raccolga informazioni da terzi o chieda chiarimenti alle parti senza darne opportuno avviso. O ancora, sul medesimo aspetto, consenta la produzione e l’introduzione nel giudizio (tenendone quindi conto) di particolare documentazione in violazione dei principi dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) della disponibilità delle prove (art.115 c.p.c.) e dei termini stabiliti dalla norma (art.183, 6 comma) e delle preclusioni previste dall’impianto normativo.
Conclusioni: contraddittorio e diritto alla difesa
In buona sostanza: non vi è quindi dubbio che il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa è centrale nel compito del CTU, rappresentandone un precipuo obbligo, e la sua violazione può comportare, nei casi più gravi, effetti indesiderati sul piano della efficacia del lavoro peritale. In particolare possono ravvisarsi i casi di annullamento della consulenza (che, occorre ricordare, è di natura relativa poiché, ove non eccepita alla prima difesa, resta sanata) con rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente anche con effetti spiacevoli sul piano delle possibili responsabilità di quest’ultimo.
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