CTU, Consulente tecnico d’ufficio: quale responsabilità disciplinare

Mancanza di una corretta condotta morale, inottemperanza degli obblighi professionali e sanzioni disciplinari: cosa comportano

Paolo Frediani 07/01/20

Tra le responsabilità del CTU quella disciplinare è la più conosciuta dai consulenti poiché regolata dal codice di procedura civile e isciplinata dagli articoli 19-21 disp. att.c.p.c., colpisce 1) il non aver tenuto una “condotta morale specchiata”, 2) il non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Mancanza della condotta morale specchiata: quali conseguenze?

Nella prima fattispecie, rientrano i casi di condanne penali, civili nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l’incarico di CTU ma che possono incidere sull’esercizio della professione o che comunque denotano in chi le ha subite spregio della legalità o mancanza di senso civico.

Non ottemperanza degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti: quali conseguenze?

La seconda fattispecie riguarda invece la condotta del consulente successiva all’incarico come per esempio:

  • rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;
  • mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
  • mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo;
  • mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza;
  • negligenza o imperizia nell’espletamento dell’incarico.

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In cosa consistono le sanzioni disciplinari

Del procedimento, richiesto dalla parte, dal giudice della causa, dal procuratore della Repubblica, dal presidente dell’Ordine o collegio professionale ovvero d’ufficio dallo stesso presidente del tribunale, è competente lo stesso comitato di cui all’articolo 14 disp. att. c.p.c. formante gli albi. Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

Avvertimento

Si tratta della la sanzione più blanda che si concretizza nei fatti come ammonimento con contenuto di rimprovero al consulente, in relazione alla mancanza nella quale questi sia incorso oppure con riguardo a una certa condotta da questi mantenuta cui si accompagna, quindi, l’invito a evitare di riproporre la stessa situazione.

Sospensione dall’Albo per un tempo non superiore a un anno

Si tratta di una sanzione più onerosa che prevede un’influenza diretta sul percorso professionale del consulente destinatario della sanzione. L’effetto è rappresentato dall’impossibilità di nomina dell’ausiliario sanzionato per tutta la durata della sanzione stessa ovvero di dare prosecuzione agli incarichi in corso per il periodo della sospensione (che può applicarsi al massimo per 12 mesi). Una volta esaurito il periodo è consentita la ripresa delle attività senza la necessità, al riguardo, di un intervento del comitato.

Cancellazione dall’Albo

Questa è la sanzione più grave e produce l’effetto espulsivo con evidente pregiudizio nella posizione del consulente destinatario della sanzione il quale si trova, in questo modo, nella condizione di non poter più svolgere la funzione di CTU e di abbandonare gli incarichi eventualmente in corso.

Il comitato non ha natura giurisdizionale e il provvedimento irrogativo ha natura amministrativa. Cosicché esso non può essere impugnato per ricorso in Cassazione ex art.111 Costituzione ma può essere reclamato entro 15 giorni dalla notifica al consulente alla commissione della Corte d’appello nel cui distretto ha sede il comitato ovvero nel termine di sessanta giorni decorrente da quello nel quale l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento medesimo dinnanzi alla giustizia amministrativa.

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Come si svolge il procedimento?

Il procedimento viene promosso dopo un’istanza motivata prodotta da diversi soggetti tra i quali le parti costituite in giudizio, il giudice della causa, il procuratore della Repubblica, il presidente dell’Ordine o collegio professionale. Anche il Presidente del Tribunale, se in possesso degli elementi idonei (occorre infatti ricordare che il Presidente è per legge colui che presta la vigilanza sui consulenti tecnici) può da solo promuovere il procedimento.

L’inizio del procedimento si contraddistingue anche di un intervento del soggetto destinatario dell’ammenda (per il momento concretizzato con atti scritti) dove alla contestazione dell’addebito comunicata a cura del Presidente del Tribunale deve seguire risposta scritta da parte del consulente interessato. Qualora le motivazioni addotte dall’interessato non siano state ritenute dal Presidente sufficienti né convincenti a sciogliere la questione, lo stesso provvede alla convocazione dello stesso consulente dinnanzi al comitato previsto dall’art. 14 disp. att. c.p.c..

Nella seduta plenaria del comitato, che nell’occasione sarà composto dal Presidente del Tribunale con funzioni di presidente del comitato stesso, dal procuratore della Repubblica ovvero suo sostituto e dal rappresentate dell’ordine, collegio o associazione professionale di cui fa parte il consulente soggetto a procedimento, si procederà all’audizione diretta del soggetto. Quest’ultimo nell’occasione dovrà fornire le spiegazioni del caso evidentemente nel modo più convincente e documentato possibile.

In seguito alla seduta il comitato si pronuncerà con l’emissione del provvedimento sanzionatorio ovvero assolutorio.

Questo articolo è tratto da

Paolo Frediani

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