CTU: forma e contenuti della relazione peritale

Ecco come realizzarla in rispondenza ai dettami tecnici e procedimentali: se incompleta, sarebbe inutilizzabile, e costringerebbe il giudice a un rinnovo della consulenza

Paolo Frediani 14/04/20
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Un contributo essenziale per il corretto svolgimento del processo civile è dato dall’opera del consulente tecnico di ufficio; il CTU, infatti, svolge una funzione giurisdizionale importante rappresentando l’”occhio specialistico” del magistrato quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze.

In tal senso, è suo compito realizzare la cosiddetta relazione peritale, i cui contenuti e la cui forma descriveremo di seguito.

CTU: forma e contenuti della relazione peritale

Il consulente tecnico adempie al mandato giurisdizionale attraverso la relazione peritale che deve essere in grado di attestare le attività compiute fornendo motivazioni chiare nel rigoroso rispetto della scienza e delle norme procedimentali.

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In essa infatti il magistrato deve poter trovare non solo la risposta ai quesiti ma anche la rispondenza alle regole poste alla base del processo.

Cosa succede se la relazione è incompleta?

Una relazione incompleta, viziata da omissioni e/o irregolarità sarebbe inutilizzabile e costringerebbe il giudice a operare un rinnovo della consulenza, se del caso, di fronte a gravi motivi, con sostituzione del consulente. Pur rilevando l’essenziale importanza della relazione che confluisce nel materiale processuale, nel particolare settore rilevante quale è quello della conoscenza di fatti che sfuggono alla comune esperienza, è da registrare come il codice di rito, non fornisca uno standard di riferimento di redazione.

Come realizzare la relazione?

La relazione deve svilupparsi in diverse parti dotate ciascuna di proprie finalità. Le parti possono indicarsi in introduttiva, descrittiva, valutativa e conclusiva. Nella prima vi sono gli elementi generali del procedimento e i dati connessi alle attività espletate dal C.T.U.; nella descrittiva l’insieme di atti ed indagini compiute nonché gli elementi distintivi, con l’opportuno grado di dettaglio, dell’oggetto della indagine peritale; la parte valutativa deve riportare gli elementi fondanti posti alla base del convincimento del consulente tecnico accompagnati dalle necessarie motivazioni, mentre nella parte conclusiva la risposta finale ai quesiti.

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Tra le altre cose nella relazione non dovrebbero mancare le seguenti parti, ove necessario, accompagnate da allegazione documentale.
– Udienza di conferimento d’incarico: indicazioni delle disposizioni impartite dal magistrato, delle autorizzazioni e dei termini da egli concessi ex art.195 3°comma c.p.c.
– Ordinanze e udienze: eventuali ordinanze e/o udienze successive all’affidamento dell’incarico con le conseguenti assunzioni del giudice.
– Nomina dei consulenti tecnici di parte; indicazione dei CC.TT.PP. e modalità delle loro nomine.
– Istanze di proroga del termine di deposito della relazione peritale: eventuali istanze del CTU di proroga del termine di deposito della relazione peritale.
– Comunicazione d’inizio delle operazioni peritali: è indicata, oltreché la data, la modalità con la quale il consulente tecnico ha comunicato l’inizio delle operazioni peritali.

– Istanze al magistrato: le eventuali istanze presentate dal CTU al magistrato per l’assunzione di specifiche decisioni e/o determinazioni anche ai sensi dell’art.92 disp. att. c.p.c..
– Svolgimento delle operazioni peritali: le operazioni svolte, anche con finalità conciliativa, attraverso una sintesi strutturata delle diverse sessioni.
– Istanze ed osservazioni delle parti: le istanze e le osservazioni proposte dalle parti a norma dell’art.194 c.p.c..
– Documenti peritali: i documenti utilizzati dal consulente tecnico nell’espletamento del proprio incarico con l’indicazione delle fonti di provenienza.
– Memorie delle parti: le memorie richieste alle parti all’esito delle indagini peritali in modo da consentire loro l’espressione delle considerazioni tecniche prima della redazione della relazione peritale preliminare.
– Risposta al quesito: la risposta al quesito della relazione preliminare posto dal giudice attraverso le motivazioni e gli elementi a supporto dei ragionamenti in modo trasparente, coerente e compiuto.

– Invio della relazione peritale preliminare: la data e la modalità di invio della relazione peritale preliminare alle parti.
– Osservazioni delle parti: raccolta e sintesi ragionata delle osservazioni prodotte dalle parti.
– Considerazioni in esito alle osservazioni delle parti: le considerazioni del consulente alle osservazioni prodotte dalle parti con l’eventuale accoglimento o rifiuto delle deduzioni proposte accompagnate dalle motivazioni di conferma ovvero rettifica/modifica della risposta al quesito. Tale paragrafo è essenziale per il giudice affinché possa trovarvi le risposte tecniche alle eventuali critiche delle parti indispensabili per fornire motivazioni nella sentenza.
– Risposta conclusiva al quesito: la risposta conclusiva al quesito comprensiva delle eventuali modificazioni motivate al punto precedente.
– Limiti e riserve del mandato: Sono riportati i limiti e le riserve di svolgimento del mandato.

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Quale risultato?

In conclusione il risultato del lavoro peritale, – quando la questione controversia si risolve in aspetti tecnici – diventa sostanza per la decisione giurisdizionale; per questo il magistrato, affinché possa utilizzarlo pienamente, deve trovare nell’elaborato peritale la piena rispondenza ai dettati tecnici e procedimentali.

Per questo la relazione peritale non potrà mai risolversi in una relazione tecnica qualsiasi ma dovrà avere forma e contenuti speciali.

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