CTU: chi è, cosa fa, nomina e obblighi da rispettare

Il consulente tecnico di ufficio deve essere soggetto qualificato e specializzato nella materia formante l’oggetto della controversia, assistendo il giudice quando questi non è in grado di analizzare, valutare o decidere aspetti particolari

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Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio si concretizza in tutte quelle attività di ausilio al giudice atte ad accertare, rilevare ed analizzare fatti inerenti al caso specifico della controversia oggetto della lite per produrre, mediante un elaborato (la relazione peritale) – contenente motivazioni chiare, oggettive e fondate – la risposta ai quesiti.

Il consulente tecnico di ufficio deve essere soggetto qualificato e specializzato nella materia formante l’oggetto della controversia, assistendo il giudice quando questi non è in grado di analizzare, valutare o decidere aspetti particolari della controversia.

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Il CTU deve possedere non già una competenza qualsiasi, bensì una competenza tecnica “particolare” nella questione che costituisce la materia del contendere ma deve anche conoscere gli aspetti di natura procedimentale e regolamentare, con particolare riferimento alle norme codicistiche ed agli istituti processuali.

Oggi più di ieri il risultato del lavoro dell’esperto, quando la questione controversia si risolve in aspetti esclusivamente tecnici, diventa la sostanza della decisione del magistrato.

Analizziamo in questo articolo, estratto dal volume Prontuario del CTU di Paolo Frediani, edito da Maggioli Editorecosa fa, nomina e quali sono gli obblighi che deve rispettare il CTU.

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Attività del CTU

Il consulente tecnico, in sostanza, esplica la propria attività attraverso diverse fasi che possono identificarsi in:

  • partecipare all’udienza, ove previsto, ovvero svolgere gli adempimenti nell’ambito della fase della c.d. trattazione scritta;
  • svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in presenza del giudice stesso;
  • svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in assenza del giudice stesso;
  • fornire al giudice i chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio;
  • domandare, se autorizzato dal giudice, chiarimenti alle parti;
  • assumere, se autorizzato dal giudice, informazioni da terzi.

Il lavoro del consulente – come abbiamo già osservato – non è da considerarsi un mezzo di prova tout court, ma costituisce un mezzo di controllo della prova affidato a un soggetto esperto, dotato di particolare competenza in materia. Ogni valutazione della relazione peritale è riservata al giudice istruttore nella sua esclusiva qualità di “iudex peritus peritorum”, ovvero di “giudice perito dei periti”, non vincolato ai risultati cui perviene il consulente; quando ritenga che questi siano condivisibili, convincenti e sufficientemente motivati, non è tenuto a dedurne specificatamente le ragioni nella sentenza, potendosi limitare, nel complesso delle motivazioni contenute nel provvedimento, al semplice richiamo delle conclusioni della consulenza tecnica.

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Nomina del CTU

La nomina dell’esperto si rende necessaria quando gli oggetti in contesa non hanno la possibilità di trovare accertamento diretto attraverso gli elementi ricavabili dagli atti di causa o mediante i mezzi istruttori esperibili direttamente dal giudice istruttore. La nomina e l’attività del CTU non rientrano nella disponibilità delle parti ma sono rimesse alla discrezionalità del giudice.

Il giudice opera la scelta dell’ausiliario normalmente attraverso l’albo dei consulenti tecnici conservato presso ogni tribunale, pure se il suo potere discrezionale è tale da consentirgli l’individuazione del soggetto anche tra quelli non iscritti negli albi di quel tribunale o addirittura in alcun albo. In tali fattispecie è da negarsi la possibilità che possano sussistere ipotesi di nullità della consulenza, prevalendo il riconoscimento della facoltà discrezionale del magistrato nello scegliere il consulente più adatto e competente nella particolare materia.

Con le nuove disposizioni introdotte dalla “Riforma Cartabia” vi è la possibilità per i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale di conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. La stessa riforma ha limitato a semplice comunicazione al presidente del tribunale la scelta da parte del giudice di nominare un soggetto iscritto in albo di altro tribunale ovvero non iscritto in albi.

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Obblighi del CTU

Gli obblighi a cui soggiace il CTU sono, in estrema esemplificazione:

  • accettare l’incarico prestando il giuramento di rito;
  • svolgere e completare l’incarico con tutti gli adempimenti connessi all’ufficio ricoperto;
  • rendere gli eventuali chiarimenti e/o il supplemento dell’incarico.

Il primo dei doveri ascritti al consulente iscritto all’albo dei CTU è quello di accettare ed adempiere all’incarico con attività resa a processo verbale o con relazione scritta a meno che non si trovi nelle condizioni di doversi astenere.

Il secondo è quello di adempiere alle proprie funzioni svolgendo le indagini che gli sono commesse nel pieno rispetto delle regole processuali e secondo le indicazioni impartite dal magistrato.

Il terzo dei doveri è costituito dal rendere i chiarimenti richiesti dal giudice istruttorie, in udienza o in camera di consiglio, ovvero svolgere l’eventuale incarico supplementare.

Con la prestazione del giuramento di rito (oggi anche sostituita dalla dichiarazione da depositarsi in cancelleria telematica a cura del consulente con firma digitale), la cui formula recita “di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” seguita dalla dichiarazione del consulente “Lo giuro”, il CTU assume su di sé tre sostanziali obblighi:

  • ad “adempiere” all’incarico;
  • ad adempiere “bene”;
  • ad adempiere “fedelmente”.

Vale qui la pena solo ricordare che il mancato giuramento è mera irregolarità formale incapace di invalidare il processo verbale ed il conferimento dell’incarico.

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Le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) hanno con il tempo assunto sempre più rilevanza e centralità nel processo in contrasto al fatto che per moltissimo tempo non se ne sia mai curata una qualificazione ed una spe-cializzazione.Cosicché, complice anche la crisi economica che ha attraversato il mondo delle professioni, molti sono i consulenti negli anni iscritti negli elenchi dei tribunali con scarse conoscenze e poche sensibilità degli ambiti in cui si trovano ad operare.L’autore, con l’abilità e la preparazione riconosciute, anche in questa seconda edizione aggiornata alle disposizioni della c.d. Riforma Cartabia, che giunge a quattro anni dalla prima, è riuscito a compendiare in un testo snello e di facile consultazione tutto il sapere, complesso e diversificato, del Consulente Tecnico.L’opera, in un quadro di sintesi strutturata con riflessi operativi, analizza le funzioni, gli ambiti processuali, le regole procedimentali, le responsabilità e le pratiche attività del Consulente Tecnico di Ufficio nei diversi momenti dell’incarico; l’analisi è arricchita di esempi, di tabelle esemplificative osservare/fare, di sezioni Faq e normative di riferimento e, al termine di ogni capitolo, dei Focus con i quali l’autore non rinuncia ad approfondimenti monotematici innovativi per contenuti e che rivelano bene il carattere dell’opera: semplice ma non semplicistica.Insomma tutto quello che un Consulente Tecnico d’Ufficio dovrebbe conoscere della propria attività: dalle norme di riferimento, all’albo ed all’elenco nazionale dei consulenti tecnici, da come svolgere le operazioni di consulenza alla relazione peritale, dai metodi e strategie per lo svolgimento dell’esperimento conciliativo a come richiedere il compenso al giudice fino alle responsabilità nei diversi profili.Completa il lavoro l’appendice con le maggiori formule per il Consulente Tecnico ed un pratico glossario dei termini in uso.Paolo FredianiGeometra libero professionista, svolge attività di consulente, perito ed ausiliario nella pubblica giurisdizione. Dal 1999 è libero docente in corsi di formazione e partecipa, in qualità cultore delle materie, a seminari e convegni. È docente presso la Scuola Superiore della Magistratura e a contratto presso Università di Pisa – Dipartimento Ingegneria Civile e Industriale nel corso di Laurea “Tecniche per le costruzioni civili e la Gestione del Territorio”. È autore di volumi e trattati sulla materia per i maggiori editori italiani. Collabora con quotidiani e portali d’informazione giuridica. In qualità di esperto è componente della Commissione estimo e attività peritali del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

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Redazione Tecnica

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