Che si abiti in un condominio o in un’abitazione indipendente, con l’arrivo della brutta stagione si avvicina il momento della accensione delle caldaie per il riscaldamento. Per garantire la piena funzionalità degli impianti sulla qualità dei fumi di combustione, ogni proprietario è chiamato a effettuare periodicamente una manutenzione e un controllo delle emissioni.
Tutte le informazioni saranno poi riportate dal tecnico abilitato sul libretto d’impianto che, come noto, ha cambiato pelle e modalità di compilazione (sull’argomento consigliamo il quaderno operativo Libretto di impianto per la climatizzazione: guida alla corretta compilazione di Lucio Caldani e Davide Branca).
Quello che forse non tutti sanno è che la periodicità dei controlli non è uniforme su tutto il territorio italiano. Mentre la maggior parte delle Regioni, infatti, si è uniformata alle disposizioni nazionali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, altre amministrazioni hanno invece un calendario per il controllo dei fumi di combustione delle caldaie leggermente diverso.
Prima di andare ad analizzare i casi particolari, ricordiamo anche che dallo scorso 26 settembre non è più ammessa la produzione di caldaie e impianti di riscaldamento tradizionali non a condensazione, così come stabilito dalla direttiva Ecodesign (direttiva europea ERP, Energy Related Products, 2009/125/CE). In ogni caso è ancora ammessa la commercializzazione dei dispositivi già prodotti, per cui invitiamo i nostri lettori a prestare particolare attenzione alle caratteristiche delle caldaie che dovessero essere proposte a prezzi particolarmente vantaggiosi: aldilà delle considerazioni economiche sul prezzo, si tratterebbe, in ogni caso, di prodotti tecnologicamente sorpassati.
Controllo fumi combustione caldaie: le eccezioni
Le Regioni che non seguono le indicazioni nazionali contenute nel DPR n. 74/2013 sono la Sicilia, l’Umbria, le Marche, la Toscana e la Liguria.
In Sicilia, per esempio, il controllo degli impianti di riscaldamento domestico o dei condomini con una potenza compresa tra i 10 e i 100 kW viene eseguita ogni 4 anni. Il controllo fumi di combustione caldaie diventa biennale per impianti di potenza superiori ai 100 kW.
La Liguria distingue i controlli fumi di combustione caldaie in base a potenza ed età dell’impianto. Nello specifico, per gli impianti installati nelle singole unità immobiliari con potenza compresa tra i 10 e i 35 kW il controllo è ogni 4 anni se la caldaia ha meno di 15 anni; diventa biennale se ha più di 15 anni. Analogamente, nei condomini con impianti tra i 35 e i 100 kW il controllo è quadriennali per caldaie con meno di 15 anni e biennale in caso contrario.
Per gli impianti domestici e condominiali nella Regione Marche, l’amministrazione territoriale dispone controlli quadriennali quando la potenza è compresa tra i 10 e i 100 kW. Sopra tale potenza il controllo dei fumi di combustione caldaie avviene ogni 2 anni.
Ancora diversa la situazione della Toscana, dove il controllo per le caldaie tra i 10 e i 100 kW avviene ogni 4 anni, a condizione che l’impianto abbia meno di 8 anni e si trovi installato in locali non adibiti a uso residenziale. In locali abitati e in caso di impianti con un’età superiore agli 8 anni (tra i 10 e i 35 kW di potenza), il controllo avviene ogni 2 anni.
Infine, ultimo caso di autonomia dalle disposizioni nazionali è quello dell’Umbria, dove le caldaie delle abitazioni o dei condomini (potenza compresa tra 10 e 100kW) andranno controllate ogni 4 anni; tale intervallo si riduce a 2 anni per impianti di potenza superiore ai 100 kW
Controllo fumi di combustione caldaie: cosa prevede la norma nazionale
Come detto, la norma nazionale di riferimento è il decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, il quale obbliga il controllo dei fumi caldaie ogni 2 anni per potenze inferiori ai 35 kW. Più stringenti sono i controlli per gli impianti di potenza superiore (dai 35 kW ai 116 kW), che vanno monitorate ogni anno.
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