È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 141 del 20 giugno 2017) il DM n. 93/2017 che contiene la disciplina per i controlli dei contatori, gli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale.
Gli strumenti di misura in servizio, se utilizzati per funzioni di misura legali, sono sottoposti a tre tipologie di controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
Contatori, lo scopo delle verifiche
La verifica periodica ha lo scopo di accertare se i contatori riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati.
Chi esegue i controlli?
I controlli casuali o a richiesta sono effettuati dalle Camere di commercio senza predeterminata periodicità e senza preavviso, anche se comunque garantiscono il contraddittorio.
La verifica degli strumenti di misura è eseguita periodicamente dagli organismi accreditati in conformità a una di queste norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. La vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio, che a loro volta si avvalgono dei Laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
Gli organismi accreditati alle verifiche devono presentare apposita Scia a Unioncamere devono essere in possesso dei requisiti dell’allegato I.
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