Sono molte le figure professionali coinvolte nel Superbonus 110%. Sia che si opti per la cessione credito o lo sconto in fattura (>> qual è la differenza?), il Superbonus 110% richiede le asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute, e l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. (>> Però il proprietario può asseverare da sé la pratica)
Ma quali sono i possibili contratti stipulabili tra committente e professionisti? Meglio un servizio integrato o un singolo tecnico che segua l’intera trafila? Analizziamo le 3 soluzioni che la normativa mette a disposizione.
>> Quali sono i costi indetraibili Superbonus 110%? <<
Contratto Superbonus, ci sono 3 soluzioni per l’incarico al professionista
1. RAPPORTO DIRETTO
È la strada più semplice e prevede che il singolo professionista sia incaricato a interagire direttamente con il beneficiario ed emettere la propria fattura, con o senza lo sconto previsto dall’articolo 121 del Dl Rilancio. Nel caso in cui sia previsto lo sconto, dovrà essere annotato l’importo della fattura del professionista perché risulti il conteggio del tetto complessivo di spesa ammissibile, prevista nel massimale di cui alla singola misura prescelta.
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Questa procedura deve essere coordinata dall’impresa capofila dei lavori e/o dalla piattaforma informatica cui si “appoggia” il progetto per le dovute asseverazioni tecniche.
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2. IMPRESA «COORDINATRICE»
Il secondo metodo possibile prevede sia un’impresa capofila a gestire l’incarico e i rapporti con i professionisti, e che i singoli beneficiari attribuiscano a essa un mandato con rappresentanza per l’approvvigionamento di tutti i servizi necessari.
In questo caso il professionista emetterà fattura intestandola direttamente al beneficiario, in virtù del mandato con rappresentanza, e la fattura, anche in questo caso, potrà prevedere o meno lo sconto.
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Nel caso di sconto in fattura il compenso del professionista dovrà rientrare, come nell’ipotesi precedente, nel calcolo del tetto di spesa agevolato. Senza sconto invece l’impresa dovrà pagare il compenso al professionista per poi riaddebitarlo al beneficiario, includendolo nella sua fattura, come una anticipazione in nome e per conto prevista in base all’articolo 15. Questa disposizione prevede che «sono escluse dalla base imponibile (…) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».
L’incertezza rimane in quest’ultima ipotesi, in quanto l’esclusione dalla base imponibile delle anticipazioni – anche se documentate da fattura – non consentirebbe di considerare “corrispettivo” il compenso del professionista, ribaltato dall’impresa all’interno della sua fattura. Si può però ovviare il problema in considerazione del peculiare meccanismo dello sconto in fattura e della circostanza che, in ogni caso, la prestazione del professionista, se isolatamente considerata, potrebbe essere comunque scontata in fattura.
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3. MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
Anche questo caso in realtà non presenta particolari problematiche. Prevede un mandato senza rappresentanza tra il beneficiario e l’impresa, che riceverà dunque dal beneficiario un mandato per l’approvvigionamento dei servizi tecnici professionali necessari all’ottenimento dell’agevolazione (al pari del secondo schema contrattuale) ma la stessa opererà senza usare il nome del beneficiario.
Il rapporto tra il professionista e l’impresa, prevede anche la fase solutoria, con il pagamento della fattura da parte dell’impresa ed il successivo riaddebito al committente mediante inclusione del costo sostenuto nella fattura ad esso indirizzata. In questo caso Quest’ultima possibilità è più complicata da organizzare ma è un’ottima soluzione nel caso in cui il professionista opera nei confronti del singolo beneficiario, direttamente prevedendo lo sconto in fattura (negli schemi 1 e 2 sopra esaminati). In questa ipotesi, in presenza di un condomìnio sostituto di imposta, non è chiaro come si possa assolvere all’obbligo richiesto dall’articolo 25 del Dpr 600/73 di operare la ritenuta d’acconto. Non sussiste invece difficoltà alcuna laddove lo sconto in fattura sia rilasciato a una controparte soggetto privato.
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Fonte: Il Sole 24 Ore.
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