Come sappiamo, il Comune di Catanzaro aveva lanciato un bando per la redazione del piano strutturale della città senza compenso. In seguito il Consiglio di Stato, in una sentenza del 3 ottobre, gli ha dato ragione, dopo che il Comune stesso aveva fatto ricorso contro una sentenza del Tar Calabria contraria al “compenso zero”: la PA può non pagare il professionsita che lavora per lei. Alla fine della settimana scorsa si è scatenato l’inferno: gli Ordini dei Professionsiti si sono schierati duramente contro il Comune e il Consiglio di Stato. Leggi qui i dettagli della vicenda.
Ora c’è un ulteriore sviluppo. Il dirigente del servizio Urbanistica del comune di Catanzaro, Giuseppe Lonetti, ha fatto girare una lettere in cui, come architetto, si rivolge a Giuseppe Cappochin, Presidente del Cnappc, per criticarne i toni e i contenuti del comunicato stampa pubblicato il 6 ottobre. Ecco la lettera di Lonetti:
“Intendo pubblicamente comunicare al mio Presidente Nazionale che i contenuti della nota, sicuramente non concertati col legale di fiducia dell’Ordine, considerate le sgargianti violazioni deontologiche e le offese indirizzate a tutti i soggetti che hanno ritenuto di agire nell’esclusivo interesse pubblico, mi obbligano per esclusiva difesa della mia dignità umana e professionale a comunicare i dettagli di questa vicenda a tutti gli Organi istituzionali interessati e, in particolare, all’Agcm (Antitrust) in quanto è documentabile il condizionamento della concorrenzialità e libertà di mercato, al ministero di Grazia e giustizia e all’Anac per valutare la correttezza dei comportamenti amministrativi in relazione al riformato status giuridico che pone gli ordini in qualità di Enti Pubblici non economici, alla Presidenza del consiglio dei ministri e alla Corte dei conti per valutare se questo immotivato aumento di spesa pubblica incide negativamente sul bilancio dello Stato e si pone in contrasto con la legge sulla spending review stante la certezza che, allo stato attuale, in seguito al reinserimento del Decreto parametri uno stesso intervento avrà per la pubblica amministrazione un costo minimo tre volte superiore a quello richiesto al privato che invece beneficia della concorrenza e libertà di mercato. Sul piano personale, mi rivolgerò al legale di fiducia per verificare se tutte le offese ricevute integrano il reato di diffamazione”.
Il presidente degli architetti ha risposto così: “Quello che colpisce nelle irricevibili affermazioni di un dirigente del Comune del Catanzaro dopo l’intervento del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha considerato legittimo il bando per affidare per la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro – è il totale disinteresse nei confronti dei cittadini di Catanzaro, considerati, forse, di serie B e non degni, quindi, di poter usufruire, come gli altri, di scelte strategiche e, di conseguenza, di opere pubbliche di qualità. Entrando, poi, nel merito della sentenza va sottolineato come essa rappresenti, per il Comune di Catanzaro, una vittoria di Pirro: quella procedura di gara, bandita oggi, sarebbe nulla ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, che prevede obbligatorio l’utilizzo del decreto parametri. Obbligatorietà che rappresenta una conquista per gli architetti italiani grazie all’accoglimento dei nostri emendamenti al Codice degli appalti affinchè fosse introdotta. La sentenza del Consiglio di Stato ha fotografato, invece, solo la normativa vigente in precedenza senza considerare che oggi non è più attuabile una procedura di gara bandita senza compensi per i professionisti”.
Il riferimento di Cappochin al dlgs 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) come norma che ha reso obbligatorio il decreto parametri non è esatto: è stato il decreto Correttivo del Codice Appalti, non il Codice Appalti, a rendere obbligatorio il riferimento al decreto parametri. Di fatto comunque, Cappochin ha ragione. La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del Nuovo Codice degli Appalti (modifica che si trova all’articolo 14 del Correttivo) rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria. Allo stesso articolo 24 il Correttivo ha aggiunto il comma 8-bis che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Come corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria non possono essere previste dalle stazioni appaltanti forme di sponsorizzazione o rimborso a, eccezione di quanto stabilito nel solo ambito dei beni culturali dall’articolo 151 del Codice.
Nella pratica, vincerà il Correttivo o la sentenza del Consiglio di Stato?
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