Il Decreto Coesione, ora convertito in legge, apporta significative modifiche all’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (il cosiddetto Decreto PNRR 4, quello che ha introdotto la patente a punti per il cantiere), “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”.
Vediamo in dettaglio le principali differenze tra il testo originale e le modifiche introdotte dal Decreto Coesione 2024, analizzando come queste influenzano le norme sulla congruità della manodopera nei lavori pubblici e privati.
In sintesi, ora sono soggetti all’obbligo di congruità della manodopera – da effettuare prima del saldo finale – gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70 mila euro e gli appalti pubblici di qualsiasi importo. Inoltre la verifica della congruità della manodopera nell’ambito degli appalti privati è demandata al direttore dei lavori, se nominato.
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Indice
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Il Direttore dei lavori
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Verifica della congruità della manodopera (art. 29 comma 10)
Nel testo precedente, la verifica della congruità della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili è demandata al responsabile del progetto (RUP) per gli appalti pubblici e al committente per quelli privati. Il Decreto Coesione modifica questa disposizione stabilendo che, negli appalti privati, la responsabilità ricade direttamente sul committente solo in assenza di un direttore dei lavori.
Si legge infatti: “10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”
Responsabilità negli appalti pubblici (art. 29 comma 11)
La nuova versione del comma 11, introdotta dal Decreto Coesione, elimina la soglia di 150.000 euro di valore complessivo dell’appalto pubblico, applicando la norma a tutti gli appalti pubblici senza distinzione di valore. Questa modifica amplia significativamente l’ambito di applicazione della norma, aumentando la responsabilità del responsabile del progetto indipendentemente dal valore dell’appalto.
Si legge infatti: “11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”
L’eliminazione della soglia di valore per gli appalti pubblici aumenta la responsabilità del responsabile del progetto in tutti i casi di appalti pubblici. Questo implica un maggiore impegno nel garantire la congruità della manodopera e la regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria prima del versamento del saldo finale. L’obiettivo è evidentemente quello di aumentare la trasparenza e ridurre le possibilità di irregolarità nel settore degli appalti pubblici.
Congruità negli appalti privati (art. 29 comma 12)
Nel testo precedente, l’articolo 12 si applica agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, stabilendo una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente in caso di versamento del saldo finale senza verifica positiva o regolarizzazione della posizione dell’impresa.
Il Decreto Coesione modifica questa disposizione abbassando la soglia a 70.000 euro e aggiungendo che la sanzione amministrativa può essere applicata al direttore dei lavori, ove nominato, o al committente in assenza di tale nomina. Questa modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della norma, rendendo più stringenti i controlli anche per appalti di valore inferiore.
Si legge infatti: “12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.”
Abbassando la soglia di valore per gli appalti privati a 70.000 euro e introducendo la possibilità di sanzionare il direttore dei lavori, il Decreto Coesione introduce un controllo più rigoroso anche per appalti di minore entità. Questo può portare a una maggiore regolarità e trasparenza nel settore privato, incentivando i committenti a nominare direttori dei lavori e a verificare attentamente la congruità della manodopera.
Cosa cambia da luglio 2024 per i cantieri privati
L’introduzione delle sanzioni a carico dei committenti privati era una novità recente, inizialmente prevista dal Decreto PNRR 4, ma solo per i cantieri di valore complessivo pari o superiore a 500 mila euro. Queste disposizioni sono state rapidamente superate dal Decreto Coesione, in vigore dal 7 luglio 2024, che abbassa la soglia a 70 mila euro, impattando quindi il settore in modo molto più significativo.
Prima di queste modifiche, le irregolarità nei lavori edili di valore pari o superiore a 70 mila euro e inferiore a 500 mila comportavano conseguenze solo per le imprese, che dal 1° novembre 2021 sono obbligate a consegnare il DURC di congruità ai committenti per lavori privati di valore pari o superiore a 70 mila euro. In caso di mancata congruità della manodopera, la Cassa Edile competente segnalava l’impresa, che veniva quindi iscritta nella banca dati delle imprese irregolari.
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