La domanda di condono edilizio non potrà essere accettata e scatterà la demolizione se dopo la domanda di sanatoria non saranno state versate le rate dell’oblazione e quelle degli oneri concessori, entro le scadenze previste dalla legge. Scadenze e termini di legge per il condono edilizio sono assolutamente tassativi, non possono essere prorogati. Questa è ciò che afferma la recentissima sentenza del Consiglio di Stato 1514/2018.
Condono edilizio: niente multa? Si demolisca.
Il secondo condono edilizio, Legge 326/2003, ha previsto i seguenti termini tassativi per il pagamento degli oneri: prima rata 10 dicembre 2004, seconda 31 maggio 2005 e terza 30 settembre 2005. La legge sul condono ha introdotto una deroga alle norme che disciplinano l’assetto del territorio, per reperire risorse finanziarie. Questo ha senso solo se, entro un periodo di tempo definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
La sentenza dice che consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento per sanare l’abuso edilizio comporterebbe la violazione dei valori sottesi alla programmazione del territorio e al tempo stesso non si otterrebbero i ricavi finanziari sperati. Il CdS, così come il TAR, ha confermato l’ordine di demolizione dell’abuso.
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