Ristrutturazioni edilizie e invio della Comunicazione alla ASL prima dell’avvio dei lavori per poter usufruire delle detrazioni: un obbligo che viene da lontano ma che è sempre fonte di dubbi e di preoccupazioni. L’omissione della Comunicazione, infatti, comporta la decadenza dal diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi.
Facciamo allora il punto su quanto prevedono le norme e vediamo come regolarci per evitare errori, a partire da quello di sobbarcarci di oneri burocratici quando la Comunicazione non è invece necessaria.
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Indice
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Detrazione fiscale e comunicazione
Fin dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi, è stato previsto l’obbligo di invio della comunicazione alla ASL di competenza ai fini dell’attivazione della vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri. A stabilirlo la lettera b) comma 1, articolo 1 del Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
Da sempre, dunque, la comunicazione alla ASL è stata considerata una condizione indispensabile per ottenere la detrazione fiscale a fronte dell’apertura di un cantiere, e la sua mancanza comporta automaticamente la decadenza dal diritto all’agevolazione.
Le regole del Testo Unico sulla sicurezza
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (detto anche Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri) specifica i requisiti del cantiere che rendono obbligatoria la notifica alla ASL prima dell’avvio dei lavori. Questa è obbligatoria in caso di:
- a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti in corso d’opera;
- c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
I punti a) e b) sono del tutto chiari. Per quanto riguarda il caso c) occorre effettuare degli specifici conteggi.
Il calcolo Uomini-Giorno
La definizione esatta di uomini-giorno (locuzione spesso aggiornata come “U-G”) indicata dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 89 del D.lgs 81/2008, è quella di “entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera”. In sostanza il numero degli Uomini-Giorno corrisponde al volume di lavoro necessario per completare l’opera misurato in giornate lavorative, a prescindere dal numero di operai che lavorano contemporaneamente.
Facciamo un esempio prendendo come riferimento l’ammontare massimo della spesa detraibile nell’ambito del bonus casa, ossia 96.000 euro, l’incidenza media della manodopera per i cantieri edili, e il costo orario per gli operai che varia – in base ai nuovi minimi tabellari 2025 – da 26,51 euro per il primo livello (operaio comune), ai 33,63 per il quarto livello (operai specializzati). Possiamo quindi stimare il costo medio di una squadra di operai in 30 euro l’ora.
Applicando perciò:
- Importo dell’opera da realizzare: 96.000 euro
- Incidenza stimata della manodopera 40% =38.400 euro
- Costo giornaliero medio di un operaio = 30 euro ora x 8 ore= 240 euro.
Applicando la formula prevista, otteniamo questo risultato:
- Incidenza della manodopera/Costo operaio giornaliero: 38.400/240 = 160 Uomini-Giorno.
In questo caso la comunicazione alla ASL non è obbligatoria.
La definizione di impresa
D’altra parte già dall’esame del testo è chiaro che la normativa sulla sicurezza punta a tutelare la salute dei lavoratori nell’ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni e comunque sempre e solo nel caso di interventi affidati ad imprese con dipendenti, e non a lavori affidati a singoli artigiani. Non basta infatti essere dotati di partita IVA per avere la qualifica di impresa, in quanto è possibile svolgere la propria attività anche come lavoratori autonomi.
La differenza tra imprese e lavoratori autonomi, peraltro, compare anche nello stesso Testo Unico, che prevede la possibilità che nello stesso cantiere gestito da un’impresa siano presenti lavoratori autonomi. Non c’è dunque, alcuna sovrapposizione tra le due figure. Secondo le definizioni di legge è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Chi non svolge attività organizzata ma opera come libero professionista rientra invece nella categoria dei lavoratori autonomi.
In concreto un idraulico, un elettricista, un piastrellista, possono decidere di operare come ditta individuale, oppure possono svolgere la propria attività come lavoratori autonomi. Nel primo caso è ditta individuale/impresa e scatta l’obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, nel secondo caso invece no. Il lavoro svolto insomma è lo stesso, ma per il committente in caso di lavoratore autonomo non c’è obbligo di Comunicazione alla ASL.
Lavori in casa e ditte diverse
Operativamente, dunque, può essere necessario presentare la comunicazione alla ASL quando la ditta alla quale ci si rivolge non è in grado di completare l’intero lavoro preventivato e c’è la necessità di chiamare un’altra ditta.
Poniamo ad esempio il caso del rifacimento di un bagno, che comporta anche la sostituzione degli infissi. Se la ditta idraulica non è in grado di provvedere all’intero intervento, ma è necessario rivolgersi in autonomia ad una ditta che installa infissi, la comunicazione alla ASL è obbligatoria, anche se la ditta di infissi interviene successivamente rispetto al lavoro idraulico. Viceversa se ci si rivolge ad un idraulico lavoratore autonomo e poi si chiama la ditta per gli infissi non occorre alcuna comunicazione.
I dati chiesti dalle ASL
Quando la comunicazione è richiesta occorre compilare il modulo messo a disposizione dalla ASL. Non sono possibili facsimili in quanto ciascuna ASL, sulla base di quanto richiesto dal Testo Unico, provvede in autonomia a mettere a disposizione il modello. Quanto all’invio in linea generale, la notifica può essere trasmessa:
- tramite PEC alla casella istituzionale della ASL competente per territorio;
- tramite portale online, se disponibile (es. SINTESI, SUAP, Sportello unico edilizia comunale);
- in formato cartaceo con consegna diretta o raccomandata A/R, se ammesso.
Nella maggior parte dei casi è accettata la trasmissione a mezzo PEC, allegando la notifica firmata digitalmente e la copia del documento di identità del dichiarante.
La normativa prevede inoltre che una copia della Comunicazione ASL dovrà essere affissa in maniera ben visibile nel cartello di cantiere, nonché conservata e messa a disposizione in caso di controlli da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Tabella di riepilogo
Tipologia cantiere | Comunicazione obbligatoria | Comunicazione non obbligatoria |
Due imprese con cantiere di qualunque importo | Prima dell’avvio dei lavori (lettera a) comma 1 art. 99 D.lgs 81/2008) | |
Una impresa e successivamente un’altra a seguito di variante in corso d’opera | Al momento del subentro della nuova impresa (lettera b) comma 1 art. 99 D.lgs 81/2008) | |
Unica impresa con lavori di importo fino a 96.000 euro | Perché non si raggiunge il limite di 200 Uomini-Giorno (lettera c, comma 1, art. 99 D.lgs 81/2008) | |
Due lavoratori autonomi contemporaneamente | Perché non si tratta di imprese | |
Un lavoratore autonomo e una ditta individuale | Perché c’è una sola impresa | |
Due ditte individuali | Perché si rientra nel caso previsto dalla lettera a) |
FAQ e casi pratici
1. Se si tratta di lavori in edilizia libera, serve comunque la comunicazione alla ASL?
L’obbligo non dipende dal tipo di autorizzazione edilizia, ma dal fatto che si deve trattare di lavori affidati a piè imprese. L’edilizia libera è applicabile nel caso di specifici interventi, alcuni dei quali possono essere affidati anche a lavoratori autonomi che svolgono attività libero professionale.
2. Se nell’ambito di un progetto di manutenzione straordinaria i lavori sono affidati a un idraulico e poi a un piastrellista, scatta l’obbligo di comunicazione?
L’obbligo scatta solo quando si tratta di imprese, ossia soggetti iscritti all’apposito Registro tenuto dalla Camera di commercio. Occorre quindi verificare la qualifica.
3. Come si fa a distinguere?
Il titolare di partita IVA che è anche ditta individuale è tenuto ad indicare sulla carta intestata, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio. Già in fase di preventivo è quindi possibile verificare se si tratta di lavoratore autonomo o, appunto, di impresa.
4. Se chiedo la detrazione fiscale ma non ho inviato la comunicazione alla ASL prima dei lavori, che cosa accade?
L’omissione della notifica alla ASL comporta la perdita della detrazione fiscale. Per questo motivo tra i documenti da conservare è richiesta anche la notifica dell’invio, che può essere verificata in fase di controllo.
5. Si può regolarizzare inviando la comunicazione alla ASL dopo l’inizio dei lavori?
No. La notifica deve essere trasmessa prima dell’inizio lavori, come stabilito dall’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. La comunicazione tardiva non sana l’inadempimento e può comportare sanzioni amministrative (da 512 a 1.792 euro). Solo se i lavori sono ancora in corso e si verificano variazioni per cui interviene una seconda ditta, la notifica può essere inviata in un secondo momento.
6. Come si può dimostrare la data di inizio dei lavori?
La data di inizio lavori può essere documentata attraverso:
- dichiarazione firmata dal direttore dei lavori o dall’impresa;
- accesso alla documentazione edilizia presentata (CILA, SCIA o permesso);
- fatture con indicazione della data di avvio attività.
È importante che la data sia certa e dimostrabile, soprattutto in caso di controlli o contestazioni.
7. Se c’è un direttore dei lavori, chi deve trasmettere la comunicazione alla ASL: lui o il committente?
La responsabilità legale è del committente. Tuttavia, può delegare l’obbligo al responsabile dei lavori, che può coincidere con il direttore dei lavori se formalmente nominato con incarico scritto. In assenza di delega formale, l’obbligo resta in capo al committente, anche se materialmente la comunicazione viene predisposta da un tecnico.
8. I dati da comunicare sono sempre gli stessi?
Di base sì. I contenuti minimi della notifica sono infatti definiti dall’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 che prevede in particolare: dati del committente, dell’impresa, del coordinatore del cantiere, la durata prevista, gli uomini-giorno.
9. Possono essere richiesti anche dati aggiuntivi?
Sì. Oltre a questi le singole ASL possono prevedere moduli più dettagliati, chiedendo ulteriori informazioni (es. DURC, CCNL applicato, elenco lavoratori, ecc.). Occorre necessariamente consultare il sito della ASL territorialmente competente per scaricare il modulo aggiornato.
10. Le singole ASL possono stabilire modalità diverse per l’invio della comunicazione?
Sì. Non è previsto un modello unico nazionale per la trasmissione, per cui alcune richiedono l’invio tramite:
- PEC istituzionale con firma digitale;
- portale telematico regionale (es. SINTESI, SUE, SUAP);
- in rari casi è ancora possibile la consegna cartacea.
È necessario quindi verificare le istruzioni specifiche sul sito ufficiale della ASL competente per territorio prima dell’invio.
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