La materia urbanistica non è (solo) un affare per Architetti. Almeno stando a quanto deciso dai giudici amministrativi del TAR Molise che hanno riconosciuto la piena competenza professionale degli Ingegneri nella sentenza n. 267/2014.
La decisione, che torna sullo spinoso tema delle competenze specifiche dei tecnici italiani, ha così prodotto l’annullamento di alcune delibere comunali che prevedevano la partecipazione dei soli Architetti al concorso per la selezione pubblica di un responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente.
A sollevare il caso è stato l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, il cui intervento non solo è stato considerato ammissibile (“gli ordini degli ingegneri hanno legittimazione a impugnare atti che precludano l’accesso a carriere pubbliche di professionisti iscritti all’albo”), ma è stato anche condiviso dai giudici del Tribunale amministrativo.
Ma vediamo nel dettaglio la decisione che è destinata a diventare rilevante, poiché afferma la piena competenza degli Ingegneri in materia urbanistica “riempiendo di contenuti e di significato le espressioni necessariamente sintetiche e onnicomprensive utilizzate dalla legge”.
Secondo i giudici la decisione del Comune di riservare ai soli Architetti la partecipazione alla selezione del responsabile di settore appare arbitraria, poiché, specifica il TAR “la pianificazione urbanistica e l’ingegneria civile rientrano appieno nelle attività professionali dell’Ingegnere”, così come indicato dagli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 che definiscono le sezioni, i titoli professionali e le attività degli ingegneri.
Interessante è il ragionamento dei giudici del TAR che scrivono: “la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione di Ingegnere da quella di Architetto, nel senso di precludere al primo l’accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano l’oggetto della professione di Ingegnere”.
Sussiste, comunque, la ripartizione delle competenze professionali tra Ingegneri e Architetti, come definite dal regio decreto n. 2537/1925. “Tanto è vero”, scrive il Consiglio nazionale degli ingegneri commentando la sentenza, “che sono tutt’ora ammissibili riserve di una speciale sfera di competenza in capo all’una o all’altra categoria”, da cui è esclusa l’urbanistica.
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