Competenze professionali: il CNI fa chiarezza sugli ingegneri junior

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Un recente comunicato del CNI cerca di comporre un chiarimento (che anche un documento programmatico) in merito al vessato tema dell’ampiezza delle competenze degli ingegneri junior (primo livello, laurea triennale) anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali.

La premessa: la sentenza del Consiglio di Stato

Ma in quali limiti si imbattono gli ingegneri junior nella partecipazione alle gare d’appalto? Lo ha definito con una certa precisione il Consiglio di Stato mediante la sentenza del 25 febbraio 2016, n. 4776. Nel testo della pronuncia i giudici hanno ricordato che l’art. 46 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 determina che gli ingegneri junior (ovverosia quelli con laurea triennale e iscritti nella sezione B dell’Albo) possano collaborare con gli ingegneri della sezione A (cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi) ma solo nel settore delle opere edili. Gli ingegneri junior hanno competenze proprie solo in materia di edilizia privata. La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l’ambiente e il territorio sarebbero invece di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per tali attività pertanto (ed in base all’art. 45 del decreto sopramenzionato), non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.

Il punto di vista del CNI

A chiarire il senso della pronuncia e più in generale i margini disciplinari di un tema piutosto delicato e dibattuto è la consigliera del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), Ing. Ania Lopez: “Dare oggi un’interpretazione equilibrata delle competenze degli ingegneri di primo livello – spiega il consigliere – è arduo e complesso. Purtroppo il percorso universitario triennale non ha sortito gli effetti sperati. I laureati di primo livello in ingegneria non hanno trovato, come si auspicava, uno sbocco professionale nell’Industria. Tuttavia, i nostri colleghi sono riusciti a portare avanti la professione, anche in autonomia”.

Leggi anche l’articolo Competenze: gli ingegneri possono essere direttori tecnici in imprese di restauro?

L’Ing. Lopez concentra la sua attenzione, in ulteriore istanza, sugli effetti che la crisi ha scaricato su tali figure professionali: “Le ricerche del Centro Studi del CNI presentate nell’ultima Assemblea Nazionale, lo scorso 4 marzo a Bologna, indicano come ci sia stato un rallentamento dell’incremento degli iscritti della sez.B. Risulta altamente probabile che su questo rallentamento abbia influito la crisi degli ultimi anni, innescando un effetto di scoraggiamento ad iscriversi all’Albo. Nonostante il livello quantitativo dell’insegnamento nei corsi di Ingegneria in Italia continui ad essere elevato, occorre fare i conti con un mercato che lascia meno spazio, rispetto al passato, ai professionisti. È complicato immaginare di costruire percorsi esattamente tarati sulle domande provenienti dal mercato, perché nei fatti questa richiesta non solo è ridotta e impalpabile, ma anche molto mutevole in termini di know-how specifico richiesto. A nostro avviso, occorre affrontare la questione con flessibilità e, soprattutto, con un confronto aperto tra tutte le parti interessate, non escludendo di poter apportare correttivi al sistema attuale”.

Ingegneri: una valutazione sulla struttura dei percorsi universitari

Ma quali sono le azioni realisticamente effettuabili in termini di percorsi universitari? A parere dell’Ing. Lopez “la giurisprudenza offre degli elementi di ambiguità. Il CNI, proprio al fine di eliminare tali ambiguità, ha ipotizzato una diramazione del percorso triennale in due distinti indirizzi: laurea di primo livello professionalizzante, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un’occupazione; laurea di primo livello propedeutica, per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario ed al conseguimento della laurea magistrale. Del resto oggi l’Europa ci richiama ad una revisione dei percorsi formativi universitari in sintonia con le politiche comunitarie”.

Il CNI ha espresso il suo autorevole punto di vista anche su un altro tema caldo per le professioni tecniche, quello delle tariffe professionali: approfondisci la questione nell’articolo intitolato Tariffe professionali, CNI: necessari standard di prestazione.

Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Redazione Tecnica

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