Sono espressamente escluse dai procedimenti di prevenzione incendi le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
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Dal punto di vista tecnico, le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento sono regolate dal decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Con il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2022 è stata pubblicata la regola tecnica verticale V.15 sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, secondo il Codice di prevenzione incendi, che è trattato al capitolo IX, nella sezione delle Regole tecniche verticali 2.1.
Vediamo insieme quali sono i locali per i quali vige la RTV e come progettare le misure per l’esodo del pubblico dalla sala. Il presente articolo è estratto dal Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi di Claudio Giacalone, edito da Maggioli Editore.
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Campo di applicazione della RTV sui locali di pubblico spettacolo
Il decreto stabilisce le misure di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei seguenti locali:
- teatri;
- cinematografi;
- cinema-teatri;
- auditori e sale convegno;
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- sale da ballo e discoteche;
- teatri tenda;
- circhi;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:
- i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto;
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
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Affollamento e capacità di deflusso
L’affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
- nei locali con posti a sedere di tipo fisso, pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
- nei locali di intrattenimento, pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al m²;
- nelle sale da ballo e discoteche pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al m².
La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:
- 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
- 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
La capacità di deflusso per i locali all’aperto non deve essere superiore a 250.
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Sistema delle vie di uscita
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all’esterno. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere.
L’altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all’asse longitudinale della stessa.
Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all’8%.
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all’esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite. Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell’esodo con un sistema a semplice spinta.
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema indipendente di vie di uscita. È consentito che gli ingressi alle singole sale dall’atrio comune vengano computati nella determinazione del numero delle uscite, purché siano protetti con porte resistenti al fuoco di
caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell’esodo e dotate di dispositivo di autochiusura.
La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,2 m). Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.
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Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall’interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi.
I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che garantiscano l’intera copertura della sala ai fini dell’esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:
- da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45°;
- qualora la condizione non sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c’è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un’area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi.
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Scale
Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco secondo quanto previsto per il fabbricato. I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata). Sono ammessi gradini a piazza trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell’entrata alle scale, in posizione segnalata.
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:
- possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m;
- devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60.
In alternativa, la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
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