Nella redazione dei progetti, il calcolo della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) deve essere effettuato secondo le disposizioni indicate nelle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale, nel Regolamento edilizio, nonché sulla base delle norme regionali di riferimento. Generalmente è la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano.
In urbanistica capita spesso di riscontrare elementi di contrasto tra le tavole grafiche di pianificazione e le norme tecniche di attuazione del Piano Regolare Generale, dando luogo ad incertezze sulla loro corretta applicazione… continua a leggere
Di norma, le disposizioni degli strumenti urbanistici con cui si modificano i criteri di calcolo della superficie lorda di pavimento sono destinate a trovare applicazione per il futuro, ossia in relazione alle costruzioni realizzate successivamente, ma non possono, di per sé sole, in assenza di incrementi dell’indice di edificabilità, produrre l’effetto di consentire la destinazione alla permanenza di persone di vani o locali in precedenza privi di capacità insediativa.
Per quanto riguarda il Regolamento Edilizio Unico, desta molte perplessità l’eccessiva facoltà di interpretazione e modifica lasciata agli Enti riguardo alle definizioni standardizzate.
“L’emanazione di una nuova norma tecnica, incidente in modo restrittivo sulla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della volumetria in quanto considera superfici lorde di pavimento locali già esclusi dal relativo computo, non può infatti comportare la conseguenza che superfici prima non utilizzabili per lo stabile insediamento di persone divengano, per il fatto che siano ormai divenute superfici lorde di pavimento, idonee a consentire detto utilizzo”.
E ciò in quanto “(…) una volta esaurita la volumetria in base alla vecchia normativa, non possono effettuarsi ulteriori trasformazioni tali da aggravare il carico urbanistico che l’edificazione comporta, anche se dette trasformazioni siano divenute in astratto possibili. In altri termini, non essendo stato modificato l’indice di fabbricabilità, il limite massimo precedentemente raggiunto non può essere successivamente superato” (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 luglio 2002, n. 3115).
42 definizioni standardizzate (dalla” superficie territoriale” alla “veranda”) idonee a creare una fondamentale semplificazione nell’ambito degli adempimenti in edilizia… Leggi tutto l’articolo
Nei casi di superfici sanate mediante condono edilizio, la giurisprudenza ritiene che la circostanza che le tettoie siano state legittimate con il rilascio del condono di per sé non toglie che tali manufatti non rientrino negli abusi di tipologia 1 (opere di nuova costruzione) e non siano completamente chiusi.
Si tratta, in altri termini, di opere che, per loro stessa natura, hanno carattere meramente accessorio rispetto alla costruzione principale e non comportano la creazione di nuovo volume (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 406). Pertanto, pur dando luogo alla formazione di superficie coperta, tali manufatti non sono computabili nella superficie lorda di pavimento.
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