Secondo il CNI è sbagliato e incoerente il decreto (il cui testo non è stato diffuso), attuativo del Nuovo Codice dei Contratti e predisposto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che stabilisce di non inserire il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale per i dipendenti pubblici che, in base all’art. 102 del Codice, chiedono di essere iscritti all’Albo dei Collaudatori. Infatti, come esplicitamente richiesto dall’art. 67 comma 2 del DPR 380/2001, i liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione di direzione dei lavori e di collaudo, statico e tecnico amministrativo, devono essere iscritti all’Albo professionale e rispettare gli obblighi connessi: formazione permanente, assicurazione e rispetto di regole deontologiche.
Collaudo tecnico e statico: tutti contrari al CSLLPP
Dopo il parere contrario del Consiglio Nazionale degli Architetti (“il collaudatore deve essere iscritto all’Ordine”) e di Inarsind (“l’iscrizione all’Albo sia obbligatoria anche per i pubblici dipendenti”), anche gli Ingegneri esprimono parere contrario. Il CNI si impegna a contrastare la posizione dell’Assemblea del CSLLPP per ristabilire i principi della parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.
Non viene rispettata la parità dei requisiti
La decisione “contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e sottrae al rispetto di regole deontologiche l’importantissima funzione del collaudatore caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà.
Collaudatore iscritto all’Albo da 10 anni
Occorre ricordare che la legge 1086 del 1971 e il DPR 380 del 2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni. Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti a utilizzare un unico professionista anche per svolgere la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il requisito dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni”.
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