Il nuovo Codice Appalti ha ridotto l’incentivo ai progettisti dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a non più del 2%, norma che ha provocato proteste delle Pubbliche Amministrazioni. Per questo, è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Si è mossa anche la Corte dei Conti che ha chiarito che gli incentivi non possono essere erogati ai dipendenti degli uffici tecnici per tutte le attività di manutenzione anche straordinaria.
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Di seguito il contributo di C. Dall’erba autore di Ilpersonale.it.
Incentivi Tecnici PA: la Corte dei Conti e il Codice Appalti
Vi sono radicali novità per gli incentivi per i tecnici della PA: nel corso del mese la materia dovrebbe essere radicalmente riformata dal nuovo codice degli appalti e la sezione autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che le incentivazioni non possono essere erogate ai dipendenti degli uffici tecnici per tutte le attività di manutenzione, ivi comprese quelle straordinarie.
E’ stato ribadito dai giudici contabili che le amministrazioni locali non possono erogare compensi ai propri dipendenti per le attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.90/2014 se non hanno adeguato i propri regolamenti alle novità contenute in tale provvedimento. Si deve aggiungere che a seguito della riforma del codice appalti si imporrà alle amministrazioni pubbliche una ulteriore modifica regolamentare.
Occorre aggiungere che stiamo attendendo le indicazioni della sezione autonomie per chiarire se è possibile remunerare le altre attività (con particolare riferimento al RUP ed ai suoi collaboratori) nel caso in cui la progettazione sia stata realizzata all’esterno dell’ente, cioè da parte di professionisti privati.
Le manutenzioni
Ecco il principio di diritto affermato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo: “la corretta interpretazione dell’art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria”. E’ opportuno ricordare che i principi di diritto affermati dalle sezioni autonomie e riunite di controllo della Corte dei Conti hanno un carattere vincolante per tutti i pareri resi dalla magistratura contabile.
La deliberazione arriva a questa conclusione, che può essere definita come restrittiva, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il divieto di incentivazione delle manutenzioni è stato introdotto dal d.l. n. 90/2014;
- in precedenza però il “consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo in sede consultiva aveva escluso dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria ed aveva riconosciuto il predetto emolumento solo a favore delle attività di manutenzione straordinaria, purchè si fosse resa necessaria un’attività di progettazione”;
- con la nuova disposizione “è stato limitato l’ambito dei destinatari del nuovo fondo… confinandolo alle figure professionali espressamente individuate dalle norme con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale”;
- la deliberazione chiarisce che “la corresponsione dell’incentivo è stata prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retribuito connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici per lo svolgimento di tali attività”;
- siamo in presenza di una disposizione che è dettata “non solo con una finalità di contenimento della spesa ma anche di una sua razionalizzazione”;
- il dettato normativo “non lascia spazio ad altri criteri per così dire sussidiari, che finirebbero inevitabilmente per alterare la voluntas legis espressa in modo inequivoco dal tenore letterale delle disposizioni”.
Si è arrivati alla citata deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti per sciogliere i contrasti interpretativi sorti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti a seguito della esclusione contenuta nel nuovo testo dell’articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006 per come modificato dal d.l. n. 90/2014.
In particolare, numerose sezioni hanno ritenuto che la disposizione è tassativa nell’escludere gli incentivi per i tecnici per le attività di manutenzione, ivi compresa quella straordinaria (ex pluris le sezioni della Toscana e dell’Umbria). Altre, quelle delle Marche e della Lombardia, hanno invece ritenuto che la nozione di opere pubbliche comprende anche le manutenzioni straordinarie precedute dalla progettazione.
Il Nuovo Codice Appalti
Entro il prossimo 18 aprile dovrebbe entrare in vigore il nuovo codice appalti, che sarà emanato in applicazione della delega contenuta nella legge n. 11/2016 “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
La legge delega a monte del nuovo codice appalti espressamente stabilisce, punto rr, la revisione delle disposizioni sugli incentivi del personale, con il superamento della possibilità di erogare compensi per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell’ente per cercare di rendere migliore la qualità tecnica dei progetti. Dal che dovrebbe conseguire la incentivazione solamente delle attività di supporto amministrativo.
La deliberazione n. 10/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti fa riferimento a questo provvedimento, ancorchè emanando, ed al dettato della legge delega per sostenere la propria scelta restrittiva nella esclusione dei tecnici dipendenti degli enti pubblici dalla incentivazione per lo svolgimento di attività qualificate come manutenzione straordinaria, anche se precedute dalla progettazione.
Adempimenti delle Amministrazioni
Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni e gli altri enti locali devono adeguare il proprio regolamento alle novità introdotte dal legislatore con il d.l. n. 90/2014. E’ questa una condizione indispensabile, ancorchè non fissata direttamente ed esplicitamente da parte del legislatore, per potere erogare compensi ai propri dipendenti per le attività svolte dai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche.
In questa direzione va la citata deliberazione della sezione autonomie espressamente ci dice che “resta ferma la necessità per gli enti locali di adeguare tempestivamente la disciplina regolamentare in materia, nella quale peraltro trova necessario presupposto l’erogazione dei predetti incentivi”.
Occorre aggiungere che si deve anche dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per fissare le quote dei compensi spettanti alle singole figure professionali.
Si deve ricordare che, sulla base delle novità che saranno introdotte dal nuovo codice degli appalti, le amministrazioni dovranno redigere un nuovo regolamento per la incentivazione dei tecnici.
Fino all’adozione del regolamento, i compensi per le attività svolte successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 non possono essere erogati. Le Corti dei Conti ci hanno detto in modo consolidato che in questi casi si applica il principio cd di competenza, per cui la erogazione dipende dal momento in cui l’attività è svolta e non da quello in cui viene erogato il compenso. Sulla base di questo principio, le attività svolte precedentemente alla novella legislativa possono essere remunerate e così anche quelle svolte dai dirigenti.
Ricordiamo che il nuovo testo ha escluso la possibilità di remunerare le attività di progettazione di strumenti urbanistici svolte dai dipendenti dei comuni.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa è chiamata a disciplinare unicamente i seguenti aspetti:
- la quantificazione della ripartizione delle risorse tra le varie figure professionali previste dal legislatore (con la destinazione ad economie di bilancio dei compensi destinati ad attività che non sono state svolte da personale dell’ente);
- la eventuale introduzione di tagli al salario premiante (indennità di risultato e produttività) per i dipendenti che riscuotono compensi per la realizzazione di opere pubbliche.
Articolo tratto da Ilpersonale.it
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