Come ormai sappiamo, nell’ultimo anno sono state ideate e rese disponibili nuove possibilità economiche per il mercato dell’edilizia e del risparmio energetico; ne sono un chiaro esempio il Superbonus, ma anche le possibilità della “cessione del credito” e lo “sconto in fattura” previste dall’articolo 121 del D.L. 34/2020 anche per gli interventi inerenti il Bonus Casa e l’Ecobonus.
Nel caso di interventi di rinnovamento edilizio che rientrino nelle definizioni di “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia” si genera una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute (comprendenti tutte le figure del cantiere quali ad esempio muratore, idraulico, elettricista, progettista ecc.); la stessa cosa può dirsi delle opere che provocano un risparmio energetico come ad esempio il cappotto termico, la sostituzione del generatore di calore o dei serramenti ma con percentuali di detrazione che possono variare generalmente dal 50% al 65%.
Vediamo in dettaglio le 3 opzioni per accedere alle agevolazioni in seguito all’esecuzione e al pagamento delle fatture tramite bonifico parlante.
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Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante
Con l’applicazione del D.L. 34/2020 il titolare, in seguito all’esecuzione e al pagamento delle fatture tramite bonifico parlante, può decidere se:
- utilizzare la detrazione fiscale generata nella propria dichiarazione dei redditi in 10 anni;
- cedere la detrazione fiscale ad un istituto di credito (generalmente le banche o le poste);
- chiedere al fornitore lo sconto in fattura.
Ma qual è la differenza tra sconto in fattura e cessione credito? >>> Leggi questo facile esempio
1. Detrazione decennale in dichiarazione dei redditi
Si tratta del metodo più classico ed esisteva già negli anni precedenti; prevede l’esecuzione dei lavori, l’emissione delle fatture e il pagamento tramite specifico bonifico parlante.
Nel caso in cui si fosse generato un risparmio energetico si sarebbe dovuta compilare la pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori. La detrazione sarebbe stata usata a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’esecuzione dei pagamenti, ma era impossibile per alcuni soggetti quali ad esempio i titolari di partita IVA in regime forfettario o per chi non era tenuto alla dichiarazione dei redditi e/o non aveva abbastanza imposte da sostenere.
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2. Cessione del credito
In questo caso le incombenze della fatturazione e successivo pagamento con specifico bonifico parlante restano inalterate, ma invece che usare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi il titolare può cedere la propria detrazione ad un soggetto terzo (una banca o le poste) che glielo liquidano subito trattenendosi una quota parte di interessi.
Tramite questa operazione la detrazione fiscale si trasforma in un credito ed il titolare dei lavori e della detrazione riceve subito il denaro corrispondente alla detrazione (o qualcosa meno a causa degli interessi) e non potrà più sfruttarla nelle successive dichiarazioni dei redditi.
La novità più importante è che questa possibilità è aperta anche a coloro che non avrebbero potuto sfruttare la detrazione di cui al punto 1, ampliando così la platea dei beneficiari.
Anche in questo caso quando si genera un risparmio energetico è necessaria la pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori ed inoltre è dovuta la trasmissione telematica da parte di un commercialista di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui si comunicano i dati del soggetto che cede la detrazione (che diventa così un credito), i dati di chi acquista il credito oltre alla somma ceduta e la tipologia di lavori che hanno generato il credito stesso.
>>>> Qui il sito ENEA per l’invio della documentazione Ecobonus
Dopo aver inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate l’istituto di credito acquirente vedrà comparire nel proprio cassetto fiscale il credito e dovrà confermarne l’avvenuto acquisto; dopodiché procederà con la liquidazione della somma pattuita a contropartita del credito acquisito del credito.
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3. Sconto in fattura
Lo sconto in fattura è la possibilità dell’impresa esecutrice dei lavori di applicare alla propria fattura la percentuale di detrazione (50%, 65% o 110% che sia) e scontare al cliente tale somma; in questo modo il cliente non sarà titolare di alcuna detrazione fiscale, ma al contrario il titolare della detrazione sarà l’impresa esecutrice che ha applicato lo sconto.
In tal caso è nuovamente dovuta la comunicazione telematica da parte del commercialista verso l’Agenzia delle Entrate e successivamente l’impresa vedrà comparire la somma scontata nel proprio cassetto fiscale; il credito è rappresentato dallo sconto eseguito direttamente in fattura e l’impresa può a questo scegliere se tenersi il credito e portarlo in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi o se cederlo ulteriormente ad un istituto di credito.
Chiaramente non tutte le imprese esecutrici hanno la voglia o la possibilità economica sobbarcarsi i lavori (comprendenti i costi del materiale e della manodopera), ma facendosi pagare solo una parte di essi dovendo applicare una sconto pari alla % di detrazione; dunque il cliente privato non può pretenderlo, ma piuttosto è l’impresa che eventualmente può proporglielo.
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Conclusione
Gli ultimi due metodi, come già accennato, hanno ampliato di moltissimo la platea a cui applicare le detrazioni fiscali trasformandole così in crediti, ed hanno effettivamente ravvivato il mercato dell’edilizia anche quando non combinato con il Superbonus del 110%.
La comunicazione da predisporre per l’Agenzia delle Entrate di fatto non è eccessivamente complicata, ma deve essere eseguita da un commercialista e non direttamente dal privato o dall’impresa esecutrice; per la cessione del credito occorre rivolgersi alla banca o alle poste per verificare le somme spettanti e la necessità di compilazione di eventuali ulteriori portali online da compilare in aggiunta alle varie incombenze descritte.
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Foto: iStock/BernardaSv
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