Cessione credito bonus edilizi: tutte le scadenze aggiornate

In questo modo le banche potranno acquisire nuovi margini per riaprire le operazioni di acquisto di crediti da committenti e fornitori

Lisa De Simone 30/06/22

(Aggiornamento del 30 giugno 2022) Accordo raggiunto per la riapertura della cessione dei crediti. Il governo ha infatti presentato un emendamento al decreto Aiuti che consente agli istituti di credito la cessioni dei crediti nei confronti dei correntisti in possesso di partita Iva, e non più solo ai clienti che hanno la qualifica di clienti professionali privati, ossia imprese di grandi dimensioni.

In questo modo le banche potranno acquisire nuovi margini per riaprire le operazioni di acquisto di crediti da committenti e fornitori. Le norme andranno in vigore dal 16 luglio prossimo con la conversione in legge del decreto, come previsto >> per saperne di più <<

** 14 giugno 2022_Luglio mese della verità per la riapertura delle operazioni di cessione dei crediti. Solo a partire dal 15 del prossimo mese, infatti, sarà possibile per gli istituti di credito cedere ai propri correntisti che hanno la qualifica di clienti professionali privati i crediti acquisiti, e acquisire dunque nuovi spazi di manovra per comprare nuovi crediti.

Le indicazioni nel provvedimento del 10 giugno 2022 con il quale l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità alla luce dell’entrata in vigore del decreto Aiuti, che ha modificato il decreto Sostegni-ter.

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Intermediari e cessioni

L’Agenzia ricorda dunque che le norme attualmente in vigore prevedono:

  • prima cessione sempre libera, ossia possibile nei confronti di qualunque soggetto interessato, sia da parte dei committenti sia da parte dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura;
  • seconda cessione da parte di chi ha acquisto il credito da un committente o da un fornitore solo all’interno del sistema degli operatori qualificati, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, con possibilità di una ulteriore cessione sempre nei confronti degli operatori “qualificati”;
  • terza cessione solo nei confronti degli operatori qualificati, senza possibilità di ulteriori cessioni;
  • cessione “libera” per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, che possono cedere in qualunque momento i crediti a propri correntisti clienti professionali privati, obbligati però ad utilizzare il credito solo in compensazione.

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Piattaforma in attesa di ulteriori novità

La cessione “libera” introdotta dal decreto Aiuti, peraltro, come precisa il provvedimento in questione, al momento è bloccata in quanto le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare queste operazioni solo a partire dal prossimo 15 luglio.

Si tratta di una data che ha una motivazione precisa: entro il 16 luglio dovrà infatti essere convertito in legge il decreto Aiuti, e per come si stanno presentando le cose è certo che ci saranno ulteriori modifiche proprio sul fronte cessioni.

L’Agenzia delle Entrate quindi ha deciso di attendere per evitare di dover fare poi nuovi cambiamenti alla Piattaforma, aumentando ulteriormente la confusione che già regna nel mercato.

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Il bollino per le rate annuali

E a proposito di norme che si accavallano, il provvedimento ricorda anche le regole diverse che si applicano per le comunicazioni inviate all’Agenzia entro il 30 aprile 2022, comprese quelle relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio, e quelle inviata a partire dal 1° maggio e dotate, quindi, del nuovo bollino identificativo.

Per le comunicazioni dei crediti senza bollino è tutt’ora possibile effettuare cessioni parziali anche delle singole rate annuali, ossia è possibile frazionare la somma annualmente riconosciuta come credito e cederla a soggetti diversi.

Per le comunicazioni effettuate a partire dal 1° maggio, invece, ai fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura o ai soggetti che hanno acquistato il credito è riconosciuta solo la possibilità di ulteriore cessione delle rate annuali per il loro intero importo. Proprio per questo a ciascuna rata è attribuito un diverso codice identificativo da utilizzare nelle successive comunicazioni.

L’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 (il “Sostegni-ter”), modificato in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto “Rilancio” e ha previsto, in primo luogo, la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In seconda battuta, ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).

L’articolo 14 del Dl n. 50/2022 (il “decreto Aiuti”) ha nuovamente modificato l’articolo 121 del “Rilancio”, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

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Queste le novità e, a tal proposito, il provvedimento odierno cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione”, poi, aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Tali comunicazioni, sottolinea il documento di prassi, possono essere annullate o sostituite entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.

Sul fronte dei cessionari e dei fornitori, il provvedimento stabilisce e, quindi, sostituisce quanto detto in precedenza al punto 5.2, ovvero che gli stessi devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Consigliamo

Il pacchetto operativo scaricabile Le regole per le asseverazioni con il decreto costi massimi (Prezzario MiTE) di Antonella Donati, che raccoglie una selezione di documenti e di indicazioni utili da applicare al proprio caso.

Nella raccolta, il professionista troverà:

  • un documento esplicativo dedicato alle regole del decreto dei costi massimi, comprensivo di tabella di confronto dell’allegato A del decreto Requisiti Ecobonus (testo previgente e testo in vigore dal 15 aprile 2022);
  • l’allegato A con i costi massimi specifici;
  • la raccolta normativa di riferimento;
  • il glossario delle opere edilizie che rientrano nell’edilizia libera;
  • le FAQ ENEA;
  • la modellistica in formato editabile .docx per le asseverazioni delle congruità delle spese per i lavori rientranti nell’ecobonus.

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Foto:iStock.com/Pitiphat Kanjanamukda

Lisa De Simone

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