La scorsa settimana è arrivata in Redazione una richiesta di chiarimento da un nostro lettore circa il certificato di regolare esecuzione (il c.d. CRE) e la polizza fideiussoria nell’ambito della direzione lavori.
In sostanza la situazione che ci ha descritta il lettore è stata questa: “ultimati dei lavori pubblici nel mese di agosto 2008. il certificato di regolare esecuzione è stato emesso nel 2013. ora la S.A. mi richiede la polizza fideiussoria per la liquidazione dello stato finale“.
I quesiti a cui chiede risposta sono sostanzialmente tre:
1. Sono obbligato ad emettere la polizza fideiussoria?
2. Il CRE non doveva essere emesso entro tre mesi dalla ultimazione lavori?
3. Posso richiedere il pagamento della rata di saldo o devo attendere comunque i due anni dalla emissione del Certificato di regolare esecuzione?
Abbiamo chiesto all’arch. Marco Agliata, curatore della nostra Pagina Speciale Direzione Lavori e autore della recentissima nuova edizione della [shopmaggioli code=”22″ mode=”link”] Guida Essenziale alla Direzione Lavori [/shopmaggioli], di fornire un parere in merito.
Nozioni generali
Considerando che la fine dei lavori è avvenuta nel mese di agosto 2008 ne consegue che la normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 163/2006 (successivamente modificato) e dal d.P.R. 554/1999 (abrogato dal 9 giugno 2011).
L’art. 141 d.lgs. 163/2006 e l’art. 208, comma 2 del d.P.R. 554/1999 prevedevano che il certificato di regolare esecuzione doveva essere emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
L’art. 205 del regolamento 554/1999 stabilisce che “…previa garanzia fideiussoria relativa, si procede al pagamento della rata di saldo entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione”.
Il mancato rispetto dei termini predetti per cause attribuite all’amministrazione appaltante comporta le sanzioni per i danni causati all’appaltatore, come appresso:
a) Ritardo nel rilascio del certificato di collaudo
Ove per cause non attribuibili all’appaltatore, il certificato di collaudo non sia emesso nei
termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto o sei mesi al massimo, l’appaltatore ha diritto al riconoscimento del danno che dimostri di aver subito dopo il termine prescritto.
Il danno subito comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che riguardano le spese amministrative d’impresa ancora attive e la custodia e guardiania delle opere cui l’appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché i premi pagati per garanzie fideiussorie rilasciate a norma degli artt. 101 e 102 del regolamento 554/1999 e per la copertura assicurativa prescritta a norma dell’art. 103 dello stesso regolamento.
La normativa allora vigente (d.P.R. 554/1999) non ha stabilito un criterio globale di valutazione forfettario di tali spese in analogia a quanto sancito dall’art. 25 – comma 2 – punto a) del C.G.d’A. 145/2000 (ora abrogato) per l’analogo evento dipendente da sospensione illegittima dei lavori.
Tenuto conto delle difficoltà valutative di tali oneri, sono intervenute decisioni arbitrali che li hanno ritenuto riconoscibili, in via equitativa, con un compenso pari al 2% annuo sull’importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%) e rapportato al tempo di ritardo.
b) pagamento rata di saldo e svincolo garanzie fidejussorie prestati ai sensi degli artt. 101, 102 e 103 del regolamento 554/1999
L’art. 29 del C.G.d’A. 145/2000 stabilisce che il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo delle garanzie fideiussorie non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Lo svincolo della rata di saldo è subordinato alla presentazione di polizza fideiussoria e polizza assicurativa indennitaria decennale, a norma dell’art. 104 del regolamento, sicché ove l’appaltatore non abbia presentato preventivamente tale garanzia, il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo e per il rilascio delle garanzie fideiussorie ex art. 101, 102 e 103 del regolamento 554/1999 decorre dalla data di presentazione delle garanzie dovute.
Veniamo ora alla risposta puntuale ai tre quesiti posti dal lettore
Sono obbligato ad emettere la polizza fideiussoria?
L’attività di collaudo si deve esaurire nel termine fissato dal regolamento e comunque non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Sul punto si è ritenuto in giurisprudenza che “nell’appalto di opera pubblica, qualora il collaudo finale sia mancato per fatto dell’amministrazione, quest’ultima non può unilateralmente ridurre il corrispettivo in relazione ad inadempienze dell’appaltatore, delle quali manca, in tal caso, il necessario accertamento in via formale e definitiva, non sostituibile dalle risultanze di eventuali verbali di collaudo in corso d’opera” (Cass. sez. 1 civ., 10 gennaio 1997, n. 169). Inoltre, secondo la giurisprudenza “la scadenza del termine semestrale … per l’approvazione del certificato di collaudo, comporta l’automatica estinzione delle polizze cauzionali rilasciate dall’appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell’opera, restando irrilevante che la decadenza non sia stata fatta valere autonomamente dalla compagnia assicuratrice, prima della domanda dell’appaltatore diretta a conseguire il saldo dell’appalto, ma solo in via di eccezione, né questo può essere elemento di qualche significato ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità per inadempimento dell’appaltatore e di una conseguente inoperatività dell’estinzione della garanzia fideiussoria” (Cass. civ., sez. 1, 25 febbraio 1998, n. 2068)”.
In tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l’intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell’ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato, dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 5, 4° co., l. 10.12.1981, n. 741, dal momento che l’inutile decorso di tale termine, senza che l’amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all’impresa, determina, per ciò solo, l’insorgere del diritto dell’appaltatore al pagamento del saldo (Cass. Civ. sez. I, 16 maggio 2008, n. 12451)
Sulla base di quanto riportato nella giurisprudenza segnalata e del tempo trascorso (5 anni) dall’ultimazione dei lavori per l’emanazione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante non può più richiedere alcuna polizza fideiussoria all’impresa esecutrice in quanto, a seguito dell’inadempienza indicata, il diritto dell’impresa al pagamento della rata di saldo è già pienamente maturato ed il credito è pertanto liquido ed esigibile.
Il Certificato di regolare esecuzione non doveva essere emesso entro tre mesi dalla ultimazione lavori?
L’art. 141 d.lgs. 163/2006 e l’art. 208, comma 2 del d.P.R. 554/1999 prevedevano che il certificato di regolare esecuzione doveva essere emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Posso richiedere il pagamento della rata di saldo o devo attendere comunque i due anni dalla emissione del Certificato di regolare esecuzione?
Per i motivi già espressi la rata di saldo è dovuta, senza alcuna polizza fideiussoria, e, comunque, non sarebbe stato necessario il periodo di due anni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione – tempo entro il quale il certificato assume carattere definitivo – perché mentre la maturazione della rata di saldo è legata all’emissione del certificato di regolare esecuzione (non emesso nei tempi prescritti) il periodo di due anni interessa solo l’obbligo dell’impresa alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo (art. 199, comma 3 d.P.R. 554/1999).
Ai fini della richiesta dei danni subiti si ricorda che:
L’articolo 29 del Capitolato Generale di Appalto dispone che il pagamento della rata di saldo debba avvenire entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora sussista ritardo, imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute per i primi 60 giorni di ritardo, cui seguono, per il successivo periodo, gli interessi di mora fino al giorno dell’emissione del relativo titolo di pagamento.
Entità degli interessi legali e moratori
Come rilevato, nell’ambito delle diverse tipologie di interessi sopra esposti, il legislatore ha disposto che, per il primo periodo di ritardo, la Amministrazione debba corrispondere all’appaltatore interessi legali mentre, per il successivo periodo di ritardo, devono essere corrisposti gli interessi moratori.
Il tasso cui calcolare gli interessi legali, quelli del “primo periodo” di ritardo, è sempre quello legale.
A questa e ad altre domande si può avere risposta consultando la nuovissima [shopmaggioli code=”22″ mode=”link”] Guida essenziale alla direzione lavori [/shopmaggioli]di Marco Agliata, giunta alla terza edizione riveduta e aggiornata con le più recenti disposizioni normative e ampliata con esempi, schemi concettuali e una ricchissima raccolta di modelli per la redazione di ogni atto, verbale, certificato e attestazione necessaria alla direzione lavori (i modelli sono organizzati in un CD ROM e sono modificabili a piacere).
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