L’ eolico offre numerosi vantaggi per la produzione di elettricità senza inquinare l’ambiente, ma per eliminare anche gli svantaggi occorre analizzare attentamente la scelta del luogo di installazione, sia per mitigare l’impatto visivo che per evitare il fastidio del rumore delle pale in movimento.
Le centrali eoliche si suddividono in tre tipologie: off-shore, near-shore e on-shore, differenziate tra loro dalla posizione del sito di installazione. Il più diffuso è l’ eolico on-shore, posizionato in località distanti almeno 3 km dalla costa più vicina, su colline o comunque in zone aperte alle correnti del vento.
Esistono poi le centrali eoliche near-shore posizionate ad una distanza inferiore ai 3 km dalla costa oppure si trovano proprio sul mare, mentre l’eolico off-shore è l’impianto installato ad una distanza superiore a 10 km dalle coste dei mari o dei laghi per ottenere una forte esposizione alle correnti d’aria.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti eolici può essere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero delle Regioni, sulla base della tipologia di impianto eolico.
Nel merito, la legislazione e la giurisprudenza hanno delineato le competenze in questione e, in un caso reale, l’appellante ha intimato l’incompetenza dell’amministrazione statale in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio del progettato impianto eolico. Ad avviso dell’appellante, per le centrali eoliche near-shore il potere di autorizzazione spetterebbe alla Regione.
Nel merito i Giudici di Palazzo Spada hanno argomentato che, ove anche potesse ipotizzarsi, sulla base di nozioni e parametri propri del settore di riferimento, una terza tipologia di aerogeneratori, quelli per l’appunto near-shore, caratterizzati dal loro posizionamento a mare, ma breve distanza dalla costa, ciò sarebbe del tutto irrilevante, atteso che, ai fini dell’individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica, il legislatore ha individuato solo due categorie di centrali eliche: quelle on-shore e quelle off-shore, le primi soggetti ad autorizzazione regionale, i secondi ad autorizzazione ministeriale.
Alla luce delle considerazioni svolte, che fanno perno sulla esclusiva rilevanza del dato normativo, è evidente come nessun valore possa avere la circostanza addotta dal Comune, che in taluni atti del procedimento autorizzatorio, così come nel decreto concernente la VIA, si faccia riferimento ad una centrale eolica near-shore. (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3252, delo 1 luglio 2015).
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