In quali casi un permesso di costruire può essere annullato anche dopo anni

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l’autotutela può superare i termini dell’art. 21-nonies L. 241/1990: conta la divergenza tra realtà e fatti dichiarati, anche senza dolo o accertamento penale.

Mario Petrulli 14/01/26
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L’art. 21-nonies, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 consente di poter procedere all’annullamento di un provvedimento senza rispettare il termine temporale previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ossia sei mesi (dal 18 dicembre 2025; in precedenza, dodici mesi) dall’adozione dell’atto, nel caso di false rappresentazioni dei fatti e dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

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L’ipotesi della falsa rappresentazione dei fatti: la posizione del CdS

Con riferimento alla prima delle due ipotesi indicate, il Consiglio di Stato, sez. VII, nella sent. 2 gennaio 2026, n. 34, ha ribadito che la falsa rappresentazione dei fatti che consente il superamento del rigido limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente il titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA[1]) abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà[2]; tale contrasto, ovviamente, deve essere accertato inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi.

In definitiva, nelle ipotesi di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, il superamento del limite temporale è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti, diverso da quello reale[3].

Non risulta, quindi, determinante la mancata consapevolezza, da parte dell’interessato, della falsità della situazione rappresentata: ciò che rileva e giustifica l’esercizio del potere di autotutela, oltre il rigido limite temporale fissato dall’art. 21-nonies, è la divergenza tra la situazione reale e quella rappresentata. Del resto, il provvedimento di autotutela non ha natura sanzionatoria e non presuppone, quindi, la colpa o il dolo del destinatario.

L’onere di esatta rappresentazione in capo al richiedente il permesso di costruire

Come affermato dalla giurisprudenza[4], chi presenta istanza di autorizzazione “ad aedificandum” ha l’onere di accludere dati, documenti e misurazioni idonei a dare esatta contezza della situazione dei luoghi. Nel caso in cui fornisca dati incompleti, comunque tali da fornire una errata rappresentazione dello stato dei luoghi, l’Amministrazione legittimamente interviene sul piano dell’autotutela e annulla d’ufficio il titolo abilitativo già rilasciato.

La motivazione a supporto dell’annullamento

Ciò premesso, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio, emesso sulla base di presupposti non veritieri, non richiede una motivazione rigorosa, in quanto l’interesse pubblico all’ordinata gestione del territorio prevale sul legittimo affidamento del privato e la falsa rappresentazione dei presupposti di legittimazione esclude il consolidamento di una posizione giuridica favorevole nel tempo[5].

In giurisprudenza è stato affermato che “è altrettanto chiaro che l’interesse pubblico all’eliminazione, ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, tutte le volte in cui tale rappresentazione sia risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo. In questo caso, il privato non può vantare un legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’Amministrazione procedente. Nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà, che costituisce presupposto dell’atto positivo assunto, la discrezionalità dell’Amministrazione in materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso[6].

Escluso l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento

Inoltre, in caso di falsa rappresentazione dello stato dei fatti, l’annullamento in autotutela della concessione edilizia è considerato provvedimento vincolato, che non necessita della comunicazione di avvio del procedimento[7].

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Note

[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 agosto 2025, n. 6891.
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 ottobre 2025, n. 7696; sez. VI, sent. 27 febbraio 2024, n. 1926.
[3] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 3 gennaio 2025, n. 29.
[4] T.A.R. Sardegna, sez. II, sent. 25 novembre 2021, n. 793, richiamando T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sent. 7 novembre 2016 n. 5141; Salerno, sez. II, sent. 4 febbraio 2019, n. 217; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 17 ottobre 2017, n. 8.
[5] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 11 giugno 2021, n. 4503; sez. II, sent. 2 novembre 2023, n. 9415, secondo cui l’erronea prospettazione, da parte del privato, delle circostanze poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare una sua posizione di affidamento, ragione per cui l’onere motivazionale del provvedimento di annullamento d’ufficio sarà soddisfatto richiamando la non veritiera prospettazione di parte.
[6]  T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 5 settembre 2023, n. 4975, richiamando T.A.R. Veneto, sez. II, sent. 8 aprile 2022, n. 544; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2017, n. 2885; cfr. anche T.A.R. Marche, sez. I, sent. 16 marzo 2022, n. 166, secondo cui la “non veritiera prospettazione, in concreto impeditiva del consolidarsi di una situazione di legittimo affidamento in capo all’interessato, deve essere, ragionevolmente, imputabile al dolo, equiparabile, per solito, alla colpa grave di quest’ultimo e corrispondente alla mala fede oggettiva (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 agosto 2021, n. 1321, che a sua volta richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 17 ottobre 2017; Consiglio di Stato, Sezione V, 27 giugno 2018, n. 3940; Consiglio di Stato, Sezione III, 1° giugno 2020, n. 3122)”.
[7] Consiglio di Stato, sez. VI, sent.12 novembre 2024, n. 9048, secondo cui “La giurisprudenza amministrativa attribuisce all’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio ottenuto in base ad una falsa rappresentazione dei fatti natura vincolata, sul presupposto che l’emanazione di un provvedimento di tal fatta risponda al soddisfacimento di un interesse pubblico rilevante, prevalente rispetto all’eventuale sussistenza di interessi privati.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

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