Bonus Verde: novità e opportunità della detrazione per il giardino

Dall’inizio del 2018, ci sono detrazioni fiscali anche per abbellire il proprio cortile, il giardino o l’androne d’ingresso, o per piantare verde sul balcone.

Davide Galfrè 18/04/18

Il Comma 68 della Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il Bonus Verde a tutto il 2019, cioè la detrazione IRPEF del 36% per le spese di sistemazione a verde in aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, e per le spese di realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale. Spesa massima: 5.000 euro per ogni unità immobiliare. (ndr)

Bonus verde: le caratteristiche

Dal 2018, una grossa novità dal 2018 è rappresentata dalla possibilità del cosiddetto “Bonus Verde”, cioè, la detrazione fiscale prevista a fronte di spese sostenute per la sistemazione di aree verdi pertinenziali ad una singola abitazione o ad edifici condominiali. Come per tutte le altre detrazioni fiscali già valide negli anni precedenti, anche il Bonus Verde ha delle regole precise.

È detraibile in 10 quote annuali di ugual valore dalla dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. La detrazione spetta nella misura del 36% della spesa sostenuta con un massimale di € 5.000; quando si parla di condominio, invece, il 36% ed il massimale di € 5.000 sono da considerare per ogni singola unità immobiliare che partecipa alla spesa.

Al contrario del Bonus Mobili, il Bonus Verde è una detrazione completamente autonoma e non deve esser collegata ad altre attività lavorative di ristrutturazione; pertanto, quando si sostengono delle spese per rifare il cortile (senza che siano eseguite altre opere edilizie), ogni condomino avrà diritto alla detrazione del 36% della spesa sostenuta.

Bonus verde: cos’è detraibile

Le opere detraibili sono tutte quelle riconducibili genericamente alla sistemazione delle aree verdi, quali ad esempio:
– la semina di un nuovo manto erboso dopo aver disfatto quello precedente;
– la realizzazione o manutenzione di un impianto di irrigazione;
– la realizzazione o manutenzione di un pozzo;
– la realizzazione o manutenzione di un tetto-giardino o giardini pensili;
– le spese per la progettazione colturale dell’area verde e delle aiuole;
– l’acquisto e posa di nuovi vasi e fioriere per parti comuni (in attesa di eventuali ulteriori indicazioni dall’Agenzia delle Entrate).

Leggi anche Bonus verde: le spese di progettazione sono detraibili?

Gli adempimenti

In tutti questi casi, dunque, non sarà necessario presentare alcuna pratica in Comune o all’ENEA, né tantomeno produrre comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, ma solamente procedere con un pagamento tramite bonifico bancario speciale per “ristrutturazione edilizia”, nell’attesa che le banche si attrezzino con una nuova dicitura e che l’Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori chiarimenti.

L’unico adempimento previsto alla data attuale è dunque quello di consegnare a chi cura la dichiarazione dei redditi la copia della fattura e del relativo bonifico bancario e di conservare tali documenti negli anni a venire.

Bonus Verde nei condomini

In commento al Bonus Verde nei condomini, si può affermare che spetti un totale complessivo 36%+36% (massimale complessivo di € 10.000) al singolo condomino che proceda con delle spese per la sistemazione di verde privato (36% – 5.000 €) oltre a partecipare per la propria quota alla sistemazione del verde condominiale (36% – 5.000 €).

Altri casi particolari

Per eventuali altri casi particolari, come la vendita dell’immobile che beneficia della detrazione o la morte del beneficiario valgono le medesime regole delle altre detrazioni fiscali. Inoltre la detrazione del Bonus Verde può dirsi valida anche per gli imprenditori individuali e le società di persone (snc, sas ess) se l’immobile su cui si eseguono i lavori di sistemazione del verde non costituisce un bene strumentale all’attività dell’impresa.

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Davide Galfrè

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