La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:
”Ho iniziato una ristrutturazione con superDia nel 2013. Quella pratica è scaduta nel 2016. Fino ad allora ho completato solo la parte grezza della ristrutturazione. Adesso vorrei riprendere i lavori. Mi hanno detto che c’è da fare una pratica di prosecuzione tipo una SCIA. Mi chiedo ai fini del Bonus Mobili, qual è la data di inizio dei lavori da considerare? Quella del 2013 che non mi darebbe diritto al Bonus Mobili, oppure l’inizio dei lavori della pratica che dovrei fare prossimamente?”
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Indice
Bonus Mobili e ristrutturazioni
Il quesito posto è quanto mai di attualità, visto che il governo ha annunciato la proroga del Bonus Mobili anche per l’anno 2025. C’è quindi ancora tempo a disposizione per poter usufruire dell’agevolazione sugli arredi e i grandi elettrodomestici che spetta a chi gode della detrazione per ristrutturazione.
Il Bonus Mobili consente di avere uno sconto fiscale del 50% in dieci anni sulle spese sostenute per l’acquisto di tutte le tipologie di mobili nuovi di fabbrica, e per i grandi elettrodomestici (ossia quelli dotati di etichetta energetica) destinati ad arredare l’immobile oggetto dei lavori.
Solo acquisti tracciabili
Ai fini dell’agevolazione il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili, quali bonifico (non è obbligatorio quello per ristrutturazione), carte di credito o bancomat. Occorrono inoltre fattura o scontrino con il codice fiscale dell’acquirente. Se si paga con carta di credito è sufficiente lo scontrino anche senza codice fiscale, a patto che sia indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
Massimale di spesa
I lavori che danno diritto alla detrazione e consentono di aver il Bonus debbono essere iniziati nell’anno stesso in cui si chiede il Bonus o nell’anno precedente. Quindi chi avvia i lavori quest’anno potrà portare in detrazione le spese sostenute di qui al 31 dicembre e quelle eventualmente da effettuare il prossimo anno.
Il massimale agevolabile è fissato a 5 mila euro complessivamente, quindi nel caso di lavori e acquisti effettuati nel 2024, ai fini del plafond a disposizione nel 2025 occorrerà considerare anche le somme spese nell’anno in corso a prescindere dal fatto che i lavori siano terminati o ancora in corso. La spesa, infatti, può essere effettuata anche prima della loro conclusione, ma deve in ogni caso essere successiva al loro avvio.
Ma cosa si intende esattamente come data di avvio dei lavori? La risposta è nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
La data di avvio dei lavori secondo le indicazioni delle Entrate
Qui è stato precisato che la data di avvio dei lavori potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria. Se invece si tratta di edilizia libera e quindi non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi, la data di avvio deve essere attestata con un’autocertificazione.
Completamento lavori e titolo edilizio
Per quanto riguarda nello specifico il quesito che ci è stato posto, la data di avvio dei lavori corrisponde dunque a quella indicata nella SCIA che verrà prossimamente presentata. Occorre infatti considerare che i permessi edilizi scaduti non possono essere prorogati oltre il termine di decadenza previsti dal permesso stesso.
In sostanza in presenza di un titolo edilizio scaduto non c’è la possibilità di proroga ma solo quella di presentare una nuova pratica al Comune, ossia, appunto una nuova SCIA, con una specifica data di avvio dei lavori. Ai fini della possibilità di utilizzare il Bonus Mobili non ha alcuna rilevanza il fatto che la SCIA viene presentata per completare un intervento di ristrutturazione iniziato oltre dieci anni fa. L’unica condizione richiesta per usufruire del Bonus, infatti, è quella di avere diritto alla detrazione per ristrutturazione per i lavori in corso o già effettuati.
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