Bonus mobili 2013, non solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia

Il comma 2 del decreto 63/2013, per ottenere la detrazione 50% Bonus mobili 2013, chiede requisiti precisi: i contribuenti devono sostenere “ulteriori spese documentate” rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè spese dovute all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

La finalizzazione evidenzia la stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del Bonus mobili in esame non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. Lo dice la Circolare 29/2013 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata a tutte le detrazioni (anche quelle per interventi di efficienza energetica e ristruturazione edilizia) del decreto del 4 giugno 2013 n.63.

Il comma 2 dell’art. 16 del decreto non  prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali” (come faceva la circolare n. 35/E del 2009), anche se mantiene invariata la necessaria finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile (cfr. il paragrafo 1.3 di questa circolare), in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).

Importante è precisare che l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

A proposito di beni che si possono acquistare sfruttando l’agevolazione del 50%: Bonus mobili 2013, ecco quali sono i beni agevolabili

Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’art. 16-bis del TUIR ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili anche alcuni interventi non contemplati dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 (norma sui benefici fiscali per  il recupero del patrimonio edilizio richiamata dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009).
In particolare, l’art. 16-bis del TUIR consente la  fruizione della detrazione per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. c), nonché nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie (comma 3),  detrazione originariamente prevista dall’art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e più volte prorogata. In questo secondo caso la detrazione per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.

Al medesimo contribuente compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (il Bonus mobilivai alla pagina dedicata al Bonus Mobili e alla detrazione 50% per l’acquisto di arredi) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013.

In conclusione, in base a ciò che la Circoalre 29/2013 delle Entrate ha confermato, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
– di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del  2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Redazione Tecnica

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