Anche il Bonus Facciate può essere a carico di un solo condomino

Un solo condòmino che si faccia totalmente carico delle spese può usufruire interamente del Bonus Facciate per gli interventi ammessi all’agevolazione del 90%

L’Agenzia delle Entrate torna con un chiarimento per i condòmini che hanno intenzione di realizzare degli interventi sulle parti comuni senza chiedere soldi agli altri proprietari.

Dopo l’OK alla fruizione per intero del Superbonus da parte del condomino che si accolla tutte le spese (e anche le eventuali future sanzioni… ne abbiamo parlato qui), Entrate esprime lo stesso parere anche per quanto riguarda il Bonus Facciate, che può essere sfruttato interamente anche da un solo condòmino pagante.

Questo, ovviamente, previo consenso ufficiale degli altri proprietari. Vediamo il caso esaminato da Entrate e i dettagli della questione.

>> A proposito di Bonus Facciate, ci sono dubbi sulla proroga al 2022… e se gli interventi non sono conclusi? >> Leggi il nostro articolo!

Bonus Facciate a carico di un solo proprietario

Con la Risposta n. 628/2021, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, positivamente, al dubbio di una Fondazione che, in qualità di condòmino, dopo aver sostenuto integralmente spese relative ai lavori di recupero della facciata – lavori che si è impegnata a sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente negli atti di compravendita con tutti gli altri condòmini – vorrebbe usufruire del bonus facciate per l’intera spesa, e provvedere autonomamente e direttamente agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione al posto dell’amministratore del condominio.

La Fondazione ritiene di potere fruire dell’agevolazione per l’intera spesa sostenuta, anche in mancanza di una apposita delibera condominiale di autorizzazione, in quanto l’impegno della Fondazione all’esecuzione dei lavori “a propria cura e spese” è espressamente indicato ed accettato in ognuno degli atti di compravendita da tutti i condomini.

In particolare, nei contratti di compravendita, per un verso le parti si danno reciprocamente atto che “i suddetti lavori saranno eseguiti dalla Fondazione a propria cura e spese, ed in totale autonomia gestionale”; per altro verso la parte acquirente “autorizza la parte venditrice ad accedere temporaneamente nel complesso immobiliare e qualora necessario nelle singole unità abitative per l’esecuzione dei predetti lavori impegnandosi altresì ad evitare interferenze durante lo svolgimento degli stessi”. L’impegno in alcuni casi è stato rinnovato nei successivi atti di cessione delle unità abitative.

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Nella sua risposta, Entrate ricorda che in base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Questa condizione secondo Entrate può considerarsi rispettata, anche in mancanza di una delibera dell’assemblea di condominio, perché i condòmini hanno espresso la propria volontà negli atti di compravendita.

Ha quindi concluso che la Fondazione, in qualità di condòmino, può sostenere per intero le spese per il rifacimento della facciata ottenendo la relativa detrazione del 90%, e può provvedere in prima persona agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione, a condizione che sia stata delegata a questo compito, che gli adempimenti “siano posti in essere in nome e per conto del condominio” e che le fatture siano intestate al condominio (trattandosi, comunque, di interventi effettuati su parti comuni dell’edificio).

Come abbiamo accennato in apertura, in riferimento al Superbonus l’Agenzia aveva già chiarito che i proprietari che si accollano le spese per intero possono ottenere l’agevolazione >> approfondisci qui!

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Immagine: iStock/giasch

Redazione Tecnica

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