Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Nuovi chiarimenti dopo il passaggio parlamentare del DL rilancio: modificate le opzioni per le detrazioni. Il punto su come si ottengono e i lavori agevolati

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Nelle ultime ore, durante l’esame parlamentare, sono stati introdotti al Dl rilancio chiarimenti sulle regole per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Si conferma che queste opportunità sono offerte non solo in caso di superbonus ma anche per tutti gli interventi che danno diritto alle detrazioni per i lavori edilizi agevolati.

Non è però più prevista la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta (utilizzabile quindi anche per pagare le proprie imposte) ma solo quello di cederlo ad altri soggetti. Eliminata di conseguenza anche la possibilità di applicare questo meccanismo per le detrazioni già in corso. Modificato per questo anche il titolo dell’articolo in questione contenuto nel decreto.

Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

In dettaglio al comma 1, con riferimento allo sconto in fattura, viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo, del fatto che il superbonus ha un’aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non potrà comunque essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

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Modificata poi la lettera b) del comma 1 per chiarire che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si potranno quindi utilizzare le detrazioni per pagare le proprie imposte.

Le opzioni

In dettaglio si prevede che possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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Opzioni fornitore

Ci sono dunque due possibilità per il fornitore:
1. se pratica lo sconto, l’ammontare dello sconto stesso non potrà superare quello della spesa;
2. se accetta il credito questo è pari alla detrazione del 110 per cento, e quindi avrà un importo superiore del 10 per cento rispetto a quello della fattura.

Interventi agevolati

Il comma 2 contiene la lista delle detrazioni, diverse dal superbonus, per le quali è prevista l’opzione tra sconto e cessione del credito. Opzione ammessa, dunque, a prescindere dal fatto si usufruire o meno del superbonus stesso.

Si tratta di:
ristrutturazioni | detrazione 50 per cento in dieci anni;
efficientamento energetico | detrazioni 50, 65, 75, 80, 85 per cento in 10 anni;
bonus facciate | detrazione 90 per cento in dieci anni;
consolidamento antisismico | detrazioni 50, 70,75, 80, 85 per cento in cinque o 10 anni;
– installazione di pannelli fotovoltaici | detrazione 50 per cento in 10 anni;
colonnine di ricarica | detrazione 50 per cento in 10 anni.

Con il comma 1-bis, si consente di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Inoltre, si prevede che nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

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Come usare il credito?

Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

In conseguenza dei chiarimenti apportati in materia di ammontare dello sconto in fattura, al comma 4 viene soppresso il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110 per cento è sempre prevista la differenza tra l’importo del credito di imposta e l’ammontare dello sconto in fattura.

Infine il comma 7 sposta ai 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine ultimo per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.

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> Tabella della bozza di Dm Mise (Allegato B) con le singole voci delle spese ammissibili alla detrazione

I limiti di costo valgono solo per gli interventi volti a migliorare la performance energetica.

Sismabonus: per gli interventi antisismici «non sono definiti massimali di costo specifici». Sono quindi esclusi dai “massimali” del decreto tutti gli interventi sull’involucro edilizio (che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda) di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che abbassano la classe di rischio di una o più classi.

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Redazione Tecnica

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