Nella rubrica “La posta di FiscoOggi”, a cura dell’Agenzia delle Entrate, si torna sul tema bonifico in ambito detrazioni fiscali in edilizia. A richiedere il chiarimento è una contribuente che vorrebbe essere certa se è possibile ottenere le agevolazioni fiscali in edilizia anche nel caso in cui l’ordinante del bonifico risulti diverso dal beneficiario della detrazione.
Abbiamo già analizzato questa casistica nell’articolo Bonifico parlante per le ristrutturazioni: gli errori da non fare, ma un ulteriore focus sul tema può essere d’aiuto per non avere più dubbi su come fare in queste situazioni.
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Vediamo di seguito quale è il quesito posto dalla contribuente e la relativa risposta a cura di Paolo Calderone.
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Bonifico spese recupero patrimonio edilizio: il quesito
Il quesito posto dalla contribuente è il seguente: “i miei genitori devono eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria nella loro abitazione. Loro non hanno conti correnti ma un libretto e mi chiedevo se posso effettuare io il bonifico dedicato per ristrutturazione dal mio conto corrente, inserendo però come beneficiario della ristrutturazione il codice fiscale di mio papà. È possibile?”.
Oltre al tema ordinante-beneficiario, difatti, va ricordato che sul bonifico, l’ordinante deve inserire il codice fiscale. Dimenticarselo potrebbe inficiare la validità del bonifico parlante per le ristrutturazioni edilizie.
Vediamo di seguito il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, sottolineando quali sono dati e causale che non devono mancare per non rischiare di perdere le detrazioni.
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L’ordinante del bonifico può essere diverso dal beneficiario della detrazione
- la causale del versamento (da essa deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
FiscoOggi poi riprende il contenuto della circolare n. 17/2015 precisando che il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche nel caso in cui l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione.
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