La lettura delle due tabelle A e B annesse al regolamento per l’autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere effettuata operando un costante raffronto di ciascuna voce inclusa nell’allegato A con la corrispondente voce inclusa nell’allegato B. Tale esigenza si impone in ragione del fatto che molte tipologie di interventi sono inclusi tra quelli liberalizzati della tabella A, ma a condizione che siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, e/o all’ulteriore condizione che non interessino i beni vincolati ai sensi
del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
La conseguenza consiste nel fatto che tali interventi, ove non ricorrano le predette condizioni (ove, cioè, non rispettino le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, ecc., ovvero riguardino bellezze individue o centri e nuclei storici), dovranno essere inclusi nella tabella B, come interventi sottoposti a procedura autorizzativa semplificata (se così non fosse si perverrebbe all’assurdo che un intervento libero in area “Galasso”, sarebbe addirittura sottoposto alla procedura di autorizzazione ordinaria di cui all’art. 146 del Codice nel caso in cui sia invece realizzato in un centro o nucleo storico).
Autorizzazione paesaggistica semplificata, le difficoltà
Purtroppo, sul piano redazionale, non sempre è stato possibile assicurare una corrispondenza diretta, anche visiva, un isomorfismo anche topografico che potesse rendere più evidente e plastica questa corrispondenza e questo legame di reciproco completamento e integrazione, tra le voci della tabella A e quelle della tabella B. In molti casi, in effetti, il comando giuridico, la complessiva norma agendi, è dunque “spezzata” in due tronconi, in due distinte disposizioni, l’una, comprendente le medesime attività, interventi od opere, se di minima entità, collocata nell’allegato A (attività paesaggistica libera), mentre l’altra, comprendente le medesime attività, interventi od opere, ma di lieve entità, collocata nell’allegato B (attività paesaggistica sottoposta a previo controllo autorizzativo paesaggistico semplificato). Non sempre la redazione dei due allegati rende facile la ricomposizione in un’unica proposizione (disposizione) delle due parti dell’unitaria norma.
Ti interessa? Autorizzazione paesaggistica semplificata: ecco le istruzioni applicative
Autorizzazione paesaggistica semplificata: gli esempi
È utile proporre alcuni esempi concreti, per rendere più agevolmente comprensibile questo passaggio, cruciale per la corretta comprensione del testo: la voce B.24, che assoggetta a previa autorizzazione paesaggistica semplificata la posa in opera di serbatoi e cisterne parzialmente o completamente interrati, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, completa e integra la corrispondente voce A.15 dell’allegato A, che esclude l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali (tra i quali i serbatoi, le cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo).
La voce B.25 integra e completa la corrispondente previsione contenuta nella voce A.16 dell’allegato A (l’una assoggetta a previa autorizzazione paesaggistica semplificata le medesime occupazioni temporanee di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120giorni e fino a 180 giorni; l’altra considera libere le medesime installazionise di durata non superiore a 120 giorni nell’anno solare).
La voce A.17 dell’allegato A (che considera libere dall’autorizzazione paesaggistica le installazioni esterne poste a corredo di determinate attività commerciali, se costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratielaterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo) è completata e integrata “a specchio” dalla voce B.26 (che assoggetta al regime autorizzatorio semplificato le suddette installazioni, se, invece, tali da configurare spazi chiusi o comunque se realizzate con strutture non facilmente amovibili).
La voce B.27 completa e integra la parte della voce A.15 dell’allegato A ove si considera libera da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo. Forse una diversa tecnica redazionale, centrata in modo più diretto su opportuni richiami interni, avrebbe potuto rendere più facile la lettura dei combinati disposti tra l’allegato A e l’allegato B necessari per saldare insieme e ricostruire la complessiva norma di disciplina della singola tipologia di interventi (come avvenuto, ad esempio, per il caso della voce B.14, “interventi di cui alla voce A.12 dell’allegato ‘A’, da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si
tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) del Codice”, che ha utilmente richiamato direttamente la corrispondente voce dell’allegato A).
Ulteriori os servazioni su questa particolare costruzione “a specchio”dei due elenchi (allegati A e B) saranno svolte nella parte iniziale del cap.2, Parte II.
Questo articolo è tratto da
Leggi anche Autorizzazione paesaggistica semplificata, il ruolo delle PA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento