Mentre si avvia verso la conversione in Legge dello Stato, il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 sulle prestazioni energetiche in edilizia ha introdotto nell’ambito della certificazione energetica degli edifici l’Attestato di Prestazione Energetica che sostituirà il vecchio ACE, ossia l’Attestato di Certificazione Energetica.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi, il passaggio dall’ACE all’APE non comporterà una rivoluzione dei criteri con i quali si eseguiranno le certificazioni energetiche (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).
Infatti, fino all’emanazione dell’apposito decreto di aggiornamento dei criteri di calcolo, per la redazione dell’APE si continueranno a seguire le indicazioni del d.P.R. 59/2009 e le norme tecniche di riferimento, ossia la UNI/TS 11300 e la raccomandazione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 14/2013.
Ma quali sono le sanzioni a cui possono andare incontro professionisti tecnici e privati nel caso di mancata redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, oppure per dichiarazioni mendaci?
Anzitutto, ricordiamo che è fatto obbligo di predisporre l’APE in tutti i casi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia. Esiste obbligo di avere l’APE anche in caso si voglia accedere agli incentivi e alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
E ancora, vige il vincolo di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica nei casi di compravendita di unità immobiliari, di locazione e di comodato anche a titolo gratuito (in proposito leggi anche Efficienza Energetica: rilascio dell’APE prima dell’Agibilità).
Le sanzioni previste
1. Iniziamo con il direttore dei lavori. Costui rischia di incorrere in una multa variabile dai 1.000 ai 6.000 euro se insieme alla dichiarazione di fine lavori di un cantiere non presenta al Comune l’APE.
2. Il professionista tecnico che rilascia un Attestato di Prestazione Energetica non conforme è punito con una sanzione variabile dai 700 ai 4.200 euro.
3. Salatissima la sanzione a carico dei costruttori o del proprietario di un immobile di nuova costruzione o ristrutturato che non redige l’APE: la multa oscilla da 3.000 fino a 18.000 euro.
4. Per il proprietario di un immobile ceduto in locazione, senza che sia stata eseguita la certificazione energetica e sia stato redatto l’APE, la sanzione va da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 1.800 euro (leggi anche Dalla certificazione alla prestazione energetica: scatta l’obbligo anche per gli affitti).
5. oggetto di possibili sanzioni sono anche coloro che negli annunci di affitto e/o compravendita anche di singole unità immobiliari non indicano la classe energetica. Questa mancanza comporta una sanzione che oscilla dai 500 ai 3.000 euro.
6. Infine, anche in caso di compravendita di una unità immobiliare va prestata molta attenzione. Infatti, il venditore che non fornisce l’Attestato di Prestazione Energetica rischia un salasso minimo di 3.000 euro e uno massimo di 18.000 euro.
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