Secondo quanto stabilito dal testo sulla riforma delle professioni (d.P.R. 137/2012), entro il 15 agosto 2013 i professionisti tecnici avranno l’obbligo di stipulare una adeguata polizza di responsabilità civile. Ma quanti conoscono tutti i “segreti” dell’assicurazione RC professionale?
Senza volere minimamente trattare in maniera esaustiva un argomento tanto complesso, riteniamo utile per i nostri lettori, ingegneri, architetti, geometri e professionisti tecnici, fornire alcune utili indicazioni sulla assicurazione RC professionale obbligatoria.
La fonte da cui abbiamo preso spunto è il recente volume pubblicato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri intitolata L’assicurazione professionale dell’ingegnere della collana “I quaderni del Centro Studi”. Tale documento è stato redatto dal centro Studi del CNI con la collaborazione della Crawford & Company Italia, una fra le più accreditate società di consulenza nella gestione dei sinistri.
Il post fornirà dunque un’analisi delle polizze di assicurazione RC professionale attualmente presenti sul mercato, cercando di fornire alcuni chiarimenti sugli aspetti più complicati e controversi.
L’Assicurazione RC professionale Loss Occurence e Claims Made, che differenza c’è?
Gli esperti della Crawford & Company Italia scrivono che “nell’ambito delle polizze di RC in genere vi è stato il passaggio dal sistema imperniato sul regime di Loss Occurence a quello della Claims Made”.
Ora la domanda è la seguente: che differenza c’’ tra un’assicurazione basata sul Loss Occurence da una basata sul regime di Claims Made?
Nelle polizze in Loss Occurence risulta fondamentale cristallizzare il momento in cui la negligenza si realizza, mentre nell’assicurazione RC professionale in regime di Claims Made assume fondamentale rilievo la data in cui la richiesta risarcitoria viene ricevuta dall’assicurato.
Quindi, se la negligenza contestata al professionista risale a un periodo antecedente alla stipula di una polizza contratta in regime di Loss Occurence non ci sarà copertura assicurativa. Invece, in caso di polizza in regime di Claim Made sarà garantita copertura assicurativa, posto ovviamente che la richiesta di risarcimento sia pervenuta al professionista in vigenza di contratto di assicurazione.
In linea generale, comunque, è opportuno tenere conto che ad oggi il sistema Claims Made ha quasi del tutto sostituito il regime Loss Occurence nella maggior parte delle polizze di RC professionale proposte sul mercato.
L’importanza del questionario pre-assuntivo
Nell’ambito dell’assicurazione RC professionale obbligatoria, il questionario pre-assuntivo è quel documento che precede la stipula del contratto di assicurazione e che viene compilato a cura del professionista. Una volta sottoscritta la polizza assicurativa, il questionario pre-assuntivo diventa parte integrante del contratto.
“Una non corretta compilazione del questionario”, si legge nello studio del CNI, “può risultare di ostacolo all’ottenimento della copertura assicurativa riducendola o, addirittura, azzerandola”. Va inoltre precisato che in tutte le assicurazioni RC professionale è presente la seguente clausola: “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relativo a circostanze che influenzano la valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo”.
Risulta importante, dunque, avere ben chiaro la definizione di dichiarazione inesatta e di reticenza. Per Dichiarazione inesatta si intende una dichiarazione o una rappresentanza falsa che l’assicurando fa su uno o più elementi del rischio rilevanti ai fini della stipula del contratto di assicurazione. Per Reticenza si intendono, invece, quelle dichiarazioni attinenti la descrizione del rischio, nelle quali si omettono degli elementi sempre rilevanti ai fini di consentire alla compagnia di assicurazione se decidere o meno di accollarsi il rischio.
Dichiarazioni inesatte o reticenze, se fornite con dolo o colpa grave (art. 1892 del c.c.), provocano l’annullamento del contratto di assicurazione RC professionale. Se, invece, tali dichiarazioni sono fornite senza colpa grave o dolo (art. 1893 del c.c.) hanno come conseguenza non l’annullamento ma la possibilità da parte della compagnia di assicurazione di recedere dal contratto.
Il concetto di Postuma o Ultrattività
Terza “cosa da sapere” è cosa si intende per Postuma o Ultrattività, cioè un periodo di tempo, di durata determinata e successivo al termine della polizza, entro il quale saranno accolti, ovviamente in assenza di eccezioni di copertura sollevabili, i reclami rivolti contro il professionista assicurato.
La formulazione standard del concetto di Postuma nel contratto assicurativo prevede che l’assicurazione RC professionale obbligatoria sia operante su sinistri denunciati entro “tot.” anni successivi alla data di cessazione della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso della durata del contratto.
“È tutt’altro che inusuale“, scrivono gli esperti della Crawford & Company Italia, “imbattersi in polizze di assicurazione RC professionale che alternano in maniera poco chiara, al concetto di Durata del Contratto quello di Periodo di Efficacia, lasciando inizialmente intendere che esprimano lo stesso concetto salvo poi indurre l’assicurato a considerare il contrario proseguendo nell’analisi del normativo”.
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