Per capire meglio come muoversi in ambito condominiale, in questo articolo vengono approfonditi due specifici casi analizzati su L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore da Augusto Cirla e Silvio Rivetti.
Nel primo caso si parla dell’installazione di un nuovo ascensore esterno e in quali condizioni i condòmini possono opporsi alla sua realizzazione, sostenendo l’alterazione del decoro architettonico o l’impedimento di un bene comune.
Nel secondo caso, invece, si tratta dell’intenzione di installare un ascensore di piccole dimensioni all’interno di un condominio e se questo intervento può permettere l’accesso o meno al Superbonus.
Vediamo nel dettaglio.
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Ascensore esterno e alterazione decoro architettonico
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“Un condominio è composto da quattro scale indipendenti. Qualora i condòmini che vivono in una di esse intendessero installare un elevatore esterno che occuperebbe una piccola porzione del cortile comune, senza peraltro impedirne l’uso agli altri, gli inquilini delle altre scale potrebbero opporsi adducendo mere ragioni estetiche? Quale maggioranza sarebbe necessaria, in assemblea, per approvare il lavoro? I costi di installazione devono essere ripartiti in base ai millesimi dei condòmini della scala in oggetto o in parti uguali per numero o di unità servite dall’elevatore?”
Fermo quanto diversamente potrebbe essere previsto dal regolamento di condominio, i condòmini di ogni singola scala possono deliberare l’installazione di un ascensore/elevatore destinato a servire solo le loro unità immobiliari. Simile opera, in quanto destinata a eliminare le barriere architettoniche, ex legge 13/1989, può essere da loro deliberata con il voto favorevole della metà dei millesimi (della sola scala) e della maggioranza dei partecipanti all’assemblea solo per loro convocata (articolo 1120, secondo comma, del Codice civile). I condòmini delle altre scale hanno la possibilità di opporsi unicamente se l‘impianto va ad alterare il decoro architettonico dell’intero complesso condominiale oppure se l’ascensore, in quanto installato nel cortile comune, impedisce loro un simile uso del bene comune.
Si deve però considerare che, in presenza di portatori di handicap (sono ritenute tali anche le persone anziane), deve prevalere il principio di solidarietà condominiale, per effetto del quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali si deve includere anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il sacrificio che subisce il condomino nell’uso del bene comune soccombe, quindi, di fronte al primario interesse del portatore di handicap di godere pacificamente della propria abitazione, raggiungendola con facilità per mezzo dell’ascensore. Le spese di installazione vanno, infine, ripartite tra gli aderenti all’iniziativa in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, in base a quanto disposto dall’articolo 1123 del Codice civile (Cassazione, ordinanza 22157 del 12 settembre 2018).
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Superbonus e mini-ascensore: vale lo stesso?
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“In un condominio ci sono una persona portatrice di handicap con difficoltà a deambulare (comunque non costretta in carrozzina) e altre tre persone over 65 anni, che a loro volta si muovono senza dover usare l’ascensore ma hanno difficoltà a salire le scale. É possibile attivare il superbonus 110% per gli ascensori anche se le dimensioni del vano scala permettono solo l’installazione di un mini-ascensore che non ha le dimensioni sufficienti per contenere una carrozzina?”
Le spese per la collocazione dell’ascensore possono essere agevolate al 110 per cento, come intervento trainato da lavori ecobonus e sismabonus (ex articolo 119, comma 2, del DL 34/2020), a condizione che vengano rispettate le norme tecniche di settore ex Dm 236/1989, disciplinanti le caratteristiche degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, del Tuir, Dpr 917/1986). Tali specifiche tecniche impongono la realizzazione di ogni intervento edilizio collaterale che si renda necessario per rendere l’impianto dell’ascensore accessibile, sia dalle parti comuni dell’edificio sia dai suoi spazi esterni, da parte di una persona che si muove su una sedia a rotelle.
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Ne deriva che si rendono necessarie la messa a norma di androni e pianerottoli (in maniera tale da consentire lo spostamento e la manovra della persona su carrozzella) e l’installazione di rampe di accesso allo stabile (o la riduzione dell’alzata degli scalini). Le prescrizioni tecniche del Dm 236/1989 devono essere rispettate oggettivamente, a prescindere dal fatto che le persone con handicap o ultrasessantacinquenni presenti nello stabile si servano o meno di sedia a rotelle. In caso contrario, l’installazione dell’ascensore non ricadrebbe nella specifica agevolazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ma nell’ordinario recupero del patrimonio edilizio esistente al 50 per cento, come opera di manutenzione straordinaria su parti comuni condominiali, con conseguente inapplicabilità del superbonus 110 % a titolo di intervento trainato.
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Foto di copertina: iStock/KatarzynaBialasiewicz
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