L’articolo 5, comma 1 della legge 120/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento.
Per quali ragioni? Approfondiamo l’argomento, chiarendo anche il caso di risoluzione del contratto.
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Appalti e lavori sopra soglia, quali condizioni per la sospensione?
Come si diceva, la sospensione dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per i seguenti motivi:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabiliderivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
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Condizioni di emergenza, cosa succede?
Anche nelle condizioni di emergenza, pertanto, permane, ai fini della sospensione dei lavori, una condizionalità che impone la sussistenza di alcune situazioni specifiche per poter procedere al blocco, totale o parziale, delle opere. La sospensione è disposta dal responsabile unico del procedimento.
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera “a” della legge 120/2020 (relative alla legge penale e norme antimafia), si provvede ai sensi del comma 4 (risoluzione del contratto previo parere del collegio consultivo tecnico oltre a varie ipotesi di prosecuzione delle opere). Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere “b” e “d” (gravi ragioni di salute pubblica legate al COVID-19 e gravi ragioni di pubblico interesse), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 della legge 120/2020, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
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Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera “c” (gravi ragioni di ordine tecnico) della legge 120/2020, il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4 dell’articolo 5 della legge 120/2020 (risoluzione del contratto previo parere del collegio consultivo tecnico + varie ipotesi di prosecuzione delle opere), con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
Nel periodo transitorio di applicazione della legge 120/2020 il collegio consultivo tecnico svolge anche una funzione di soggetto verificatore dell’effettiva sussistenza di cause fondate che hanno determinato (o che possono determinare) la sospensione delle opere.
Quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 5 della legge 120/2020 (risoluzione del contratto previo parere del collegio consultivo tecnico oltre a varie ipotesi di prosecuzione delle opere) si applica, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 4 della legge 120/2020, anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dell’articolo 4 della legge 120/2020, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data del 18 luglio 2020.
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La risoluzione del contratto
Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 120/2020 disciplina il caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa attuarsi con il soggetto designato e quindi la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici, dichiara, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti modalità alternative.
1. Procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera.
2. Interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.
3. Indica una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera.
4. Propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
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