Da domani, 29 giugno 2016, entrano in vigore le disposizioni contenute nelle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la nuova versione della UNI 10349:2016, revisione del documento precedente, che risaliva al 1994. La conseguenza è che ci saranno novità per l’attestato di prestazione energetica degli edifici (il c.d. Nuovo APE 2016).
Quali Novità? Per esempio, la parte 6 della UNI/TS 11300:2016 stabilisce che è necessario ed obbligatorio stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose (solo per le categorie di edifici dove la stima è prevista).
Leggi la rassegna delle novità contenute nella UNI 10349:2016 e nella UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6).
Ricordiamo ai nostri lettori che è già disponibile in formato ebook il Prontuario alla compilazione del nuovo APE 2016, aggiornato alle nuove norme in vigore dal 29 giugno, a cura dell’ing. Sebastiano Ciciriello.
Nuovo APE 2016: cenni sulla validità della certificazione
In questi giorni tecnici e privati hanno inviato in Redazione diverse richieste di chiarimento sul nuovo attestato di prestazione energetica. In particolare, un quesito ricorrente riguarda la durata dell’APE: le nuove norme modificheranno la validità degli attestati già in essere? La risposta è negativa, ma questo articolo ci dà comunque l’occasione di precisare alcuni elementi importanti circa la durata della certificazione.
La presenza congiunta di un libretto di impianto e della certificazione dei controlli periodici in corso di validità consente di attribuire all’APE la durata di 10 anni dal momento dell’emissione. Diversamente, il certificatore energetico dovrà limitare tale durata alla scadenza dell’anno successivo a quello in corso.
Un esempio concreto
Prendendo in esame il comune caso di un attestato prodotto per un’abitazione, con impianto termico e produzione di acqua calda sanitaria (ACS) soddisfatto da una caldaia a gas da 24 kW, possono prospettarsi due possibili soluzioni sintetizzate dallo schema riportato qui sotto.
Casi particolari
Per concludere, è importante che il certificatore energetico segnali e chiarisca alla committenza che la validità dell’APE decade in caso intervengano modifiche sostanziali alla situazione certificata, ad esempio il rinnovo dell’involucro (sostituzione infissi, posa in opera di pannelli isolanti, ecc.) o modifica agli impianti (sostituzione di generatori di calore, aggiunta di fonti di energia rinnovabili, ecc.).
Per la redazione di questo articolo si ringraziano l’ing. Sebastiano Ciciriello, autore del Prontuario per la compilazione del nuovo APE 2016 e il geom. Simona Proietti, autrice di “Attestato prestazione energetica: Cosa, Perché, Quando, Come e Chi” in L’Ufficio Tecnico, giugno 2016, Maggioli Editore, Rimini
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